Mancata indicazione del costo della manodopera: regola ed eccezioni
08 Novembre 2019
Il contesto in cui si innesta la sentenza segnata. Com'è risaputo, l'art. 95, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera». Com'è parimenti risaputo, la questione relativa alle conseguenze che scaturiscono dalla mancata indicazione di detti costi nell'offerta economica è stata, da ultimo, nuovamente sottoposta alla Corte di giustizia con le ordinanze "gemelle" dell'Adunanza Plenaria numeri 1, 2 e 3 del 24 gennaio 2019. Ordinanze, queste ultime, sulle quali la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata.
La decisione assunta dal T.A.R. Lombardia. Muovendo da tali presupposti, il Collegio ha, in prima battuta, disatteso la richiesta formulata dal ricorrente di sospendere il giudizio in attesa del (nuovo) pronunciamento della Corte di giustizia, evidenziando testualmente, da un lato, che «la pendenza di una causa per questione pregiudiziale avanti alla CGUE costituisce (...) un'ipotesi di sospensione facoltativa (cd. impropria) del giudizio diverso da quello in cui è stata sollevata la questione medesima (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 1499/2019)» e, dall'altro, che «il quadro ermeneutico sulla questione di diritto attorno cui ruota il presente giudizio risulta abbastanza assestato dopo le recenti decisioni sia della stessa Corte di Giustizia, sia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato».
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, il T.A.R. Lombardia, richiamando la sentenza della Corte di giustizia resa in data 2 maggio 2019 nella causa C-309/2018 e rammentata la posizione assunta al riguardo dall'Adunanza Plenaria nelle già citate ordinanze "gemelle" del gennaio 2019 (antecedenti alla pronuncia della Corte di giustizia, ma allineate alla posizione poi seguita da quest'ultima), ha ribadito che di regola la mancata indicazione dei costi della manodopera comporta l'automatica esclusione del concorrente.
L'onere di dichiarare il costo della manodopera costituisce, infatti, un «obbligo dichiarativo fissato ex lege» da una norma imperativa (l'articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016), che, come tale, «va a eterointegrare la lex specialis di gara (cfr., T.A.R. Liguria, Sez. I, sentenza n. 299/2018), rendendo vigente e cogente l'obbligo anche ove non espressamente previsto (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenze n. 2515/2018 e n. 1680/2019)».
La specificazione del costo della manodopera, come si legge sempre nella sentenza in parola, «costituisc(e) elemento essenziale dell'offerta, in quanto la loro indicazione consente di verificare la salvaguardia dei livelli retributivi minimi dei lavoratori (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6540/2018)». Da qui, la conseguenza che «la mancata quantificazione del costo della manodopera rende incompleta l'offerta, senza che sia possibile attivare il soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 1855/2018)». L'eccezione alla regola generale. Tali principi generali, come ricorda il T.A.R. Lombardia, trovano eccezione, per utilizzare le medesime parole della Corte di giustizia (2 maggio 2019 in causa C-309/2018 cit.), solamente nei casi in cui «le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche». Si tratta di eccezione «di stretta interpretazione» i cui presupposti, secondo il T.A.R Lombardia, sussistono solo nei casi in cui si sia al cospetto di «un'impossibilità oggettiva e non superabile con la peculiare diligenza richiesta ai partecipanti ad una procedura di gara». Condizione, quest'ultima, che nel caso di specie il Collegio ha ritenuto insussistente, precisando che «la presenza di un modulo predisposto dalla stazione appaltante [sprovvisto di tale indicazione] non era di per sé impeditivo della introduzione in offerta del dato, come dimostra il fatto stesso che [l'altro concorrente in gara] lo abbia fatto, senza incorrere, peraltro, nella sanzione espulsiva per avere integrato il modulo medesimo». |