I dati economici dell’offerta non inestricabilmente avvinti a quelli tecnici non sono sottratti all’accesso
12 Novembre 2019
Il caso. Il Ministero dell'Interno indiceva una procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso la Direzione Regionale della Sicilia dei Vigili del Fuoco e presso i relativi Comandi Regionali. Successivamente all'aggiudicazione della gara, un'impresa non aggiudicatrice proponeva istanza di accesso agli atti e ai documenti al fine di ottenere copia dell'offerta economica presentata da alcune imprese concorrenti, ivi inclusa l'offerta della società vincitrice. Nello specifico, con l'anzidetta istanza la società richiedeva l'ostensione di tutte le voci che articolavano e componevano l'offerta economica delle società concorrenti, al fine di poter comprendere e quantificare gli utili conseguibili da tali imprese. L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, assumendo la prevalenza delle esigenze di riservatezza delle imprese controinteressate sul diritto all'ostensione. Avverso il diniego opposto dalla Pubblica Amministrazione il concorrente presentava ricorso innanzi al Tar Sicilia, Palermo.
L'accesso alle offerte economiche nella fase successiva all'aggiudicazione. Il Tar Sicilia chiarisce innanzitutto che, una volta intervenuta l'aggiudicazione di una procedura di gara, nulla osta alla possibilità per l'impresa di accedere ai dati economici che non siano così inestricabilmente avvinti a quelli tecnici da costituire parte di un segreto industriale. E ciò, soprattutto nell'ipotesi in cui a richiedere l'accesso sia un concorrente che necessiti della documentazione al fine di formulare e/o specificare le censure già proposte avverso l'aggiudicazione di gara (disposta in favore di un'altra società e) impugnata in sede giurisdizionale.
Le esigenze di riservatezza connesse al “know how” e al segreto industriale devono essere specificamente motivate e provate. Secondo il Giudice Amministrativo, poi, eventuali ragioni di riservatezza connesse alla necessità di tutelare il “know how” o il segreto industriale dell'impresa devono essere adeguatamente motivate e provate dagli operatori controinteressati (e poste successivamente a fondamento del diniego all'accesso opposto dall'amministrazione). In mancanza di tale prova, difatti, il sesto comma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50 del 2016 riconosce preponderanza e prevalenza alle esigenze conoscitive del soggetto che ha richiesto l'accesso.
Le distinte voci dell'offerta economica non sono sottratte all'accesso. Nel prosieguo, il Tar Sicilia precisa poi che la richiesta di accedere alle sole voci di cui si compone l'offerta economica di un operatore non rientrano in alcune delle ipotesi di sottrazione all'accesso tipizzate dall'art. 53. del d. lgs. n. 50 del 2016.
Le conclusioni del Tar. Il Tar, ritenendo insussistenti e comunque non provate esigenze di riservatezza dei controinteressati, in accoglimento del ricorso proposto, ha dichiarato illegittimo il diniego opposto dall'amministrazione e, per l'effetto, ordinato a quest'ultima di consentire l'accesso agli atti richiesti. |