Differenza tra condotte integranti le cause di esclusioni di cui all’art 80, comma 5, lett. c) e f-bis)

Redazione Scientifica
18 Novembre 2019

La condotta di cui alla lett. f-bis) costituisce un quid pluris rispetto a quella contemplata all'art. 80, comma 5, lett. c) e, in quanto connotata da maggior grado di disvalore, determina l'esclusione ex lege...

La condotta di cui alla lett. f-bis) costituisce un quid pluris rispetto a quella contemplata all'art. 80, comma 5, lett. c) e, in quanto connotata da maggior grado di disvalore, determina l'esclusione ex lege, implica la segnalazione all'Anac, che valuterà poi il dolo o la colpa grave ai fini dell'annotazione nel casellario informatico, ed ha carattere residuale, limitata ai soli casi di mancata rappresentazione di circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione. La “non veridicità” delle dichiarazioni fornite dall'impresa alla stazione appaltante, ai fini della ravvisabilità di tale condotta, presuppone l'esistenza, a latere oggettivo, di un obbligo di informazione e di dichiarazione, sufficientemente specifico e determinato, e relativo a fatti (e non già a giudizi o “qualificazioni”) e, a latere soggettivo, della coscienza e volontà di rendere una dichiarazione falsa e, dunque, il dolo generico dell'agente e non già il dolo specifico, irrilevanti essendo le concrete intenzioni dell'agente, non essendo richiesto l'animus nocendi o decipiendi; di guisa che non potrà parlarsi di contegno mendace in caso di mera negligenza, leggerezza o disattenzione, essendo sconosciuta al nostro ordinamento la figura del falso documentale colposo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.