Necessità che il DGUE riporti tutti i precedenti penali dell’operatore economico

Redazione Scientifica
13 Novembre 2019

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 (ex multis, Cons. Stato, V, 12 marzo 2019 n. 1644; IV, 29 febbraio...

Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato sull'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 (ex multis, Cons. Stato, V, 12 marzo 2019 n. 1644; IV, 29 febbraio 2016, n. 834; V, 29 aprile 2016, n. 1641; V, 27 luglio 2016, n. 3402; III, 28 settembre 2016, n. 4019; V, 2 dicembre 2015, n. 5451), nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente nel DGUE di tutte le condanne penali riportate (salvo che sia intervenuta la riabilitazione) è ragione di possibile esclusione dalla gara, perché rappresenta per la stazione appaltante un serio impedimento per vagliarne la gravità. Tale principio trova applicazione anche quando la lex specialis di gara non abbia espressamente previsto l'obbligo dei concorrenti di dichiarare tutte le condanne penali eventualmente riportate (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3980).

Il soccorso istruttorio non è esperibile in presenza di una dichiarazione incompleta circa i precedenti penali dell'operatore economico, trattandosi di strumento che non si presta a essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti (Cons. Stato, V, 10 agosto 2017 n. 3980; V, 21 giugno 2017 n. 3028; V, 12 ottobre 2016 n. 4219).

L'esclusione da una gara, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, perché attiene a un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l'interessato è già necessariamente a conoscenza (ex multis, Cons. Stato, III, 13 aprile 2016, n. 1471; III, 8 giugno 2016, n. 2450; VI, 21 dicembre 2010, n. 9324).

Una volta che la stazione appaltante abbia dato atto (sia pure per relationem alle argomentazioni esposte in altro provvedimento amministrativo) delle ragioni per cui l'omessa comunicazione dei precedenti penali integra un grave illecito professionale, tale da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico aggiudicatario, nessuna ulteriore motivazione è necessaria a supporto dell'annullamento dell'aggiudicazione, poiché sussiste in re ipsa l'interesse pubblico (espressione, del resto, di un principio generale di ordine pubblico economico) a che il contraente dell'amministrazione sia un soggetto affidabile.

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