Il verbale di gara ha natura di atto pubblico
25 Novembre 2019
Il caso. La società ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura di gara, comminata dalla stazione appaltante per aver la stessa impresa presentato l'offerta con un plico mancante di firma e timbro dell'offerente, e contenente le tre buste prescritte - documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica - completamente aperte. Secondo la ricorrente, in particolare, vi sarebbe stata una violazione dei principi di pubblicità e di verbalizzazione delle sedute di gara in considerazione del fatto che il RUP avrebbe accertato che le buste erano state rinvenute aperte all'interno del plico sigillato in difetto della contestuale firma e, dunque, condivisione, delle altre parti presenti alla seduta pubblica.
La soluzione del Tar Lazio. Il Tar Lazio ha rigettato il motivo di ricorso, evidenziando che: - la verbalizzazione della seduta di gara si è svolta alla presenza di altre dieci persone, ed è stata effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento nell'immediato termine della procedura di apertura dei plichi; - il verbale è stato redatto e firmato dal solo RUP - in qualità di pubblico ufficiale - in assenza di norme che prevedano la firma da parte di altri soggetti; - il contenuto di quanto la Commissione ha dichiarato essere avvenuto in occasione della seduta di gara non può essere messo in discussione sulla base di una diversità di percezioni da parte dei soggetti presenti, bensì soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, in considerazione del fatto che il verbale di gara “ha natura di atto pubblico in ordine ai fatti in esso riportati, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c., i quali dispongono che l'atto pubblico, in quanto documento formato da pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, fa fede fino a querela di falso” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2012, n. 3351). Pertanto, conclude il Tar Lazio che nessuna illegittimità può essere ravvisata nella procedura di verifica dei plichi contenenti l'offerta della ricorrente, legittimamente attestata dal responsabile del procedimento nel corso del procedimento di gara.
Ad ulteriore conferma della legittimità dell'esclusione, il Giudice ha aggiunto che, in caso di offerte presentate con buste aperte e non sigillate, non sussiste alcun margine di discrezionalità di decisione in capo al RUP (Cons. St., Sez. IV, 15 settembre 2015, n. 4302): appare evidente, infatti, come tali modalità di chiusura costituiscano lo strumento per garantire il principio di segretezza dell'offerta e, conseguentemente, causa di esclusione in ipotesi di sua violazione (cfr. Tar Puglia, Sez. I, 17 marzo 2018, n. 373). Ed invero, la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla Commissione di gara implica l'esclusione della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, stante l'esigenza di assicurare la garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte (Tar Venezia, Sez. I, 19 luglio 2005, n. 2867). |