Femminicidio

12 Marzo 2026

Con l'espressione "femminicidio" si intende, al di là del suo significato letterale che richiamerebbe l'omicidio commesso in danno di persona di sesso femminile, più genericamente un delitto contro la persona, che sia espressione di violenza di genere, commesso da soggetto che è, o che è stato, legato alla vittima da una relazione di tipo affettivo.

Inquadramento

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 (Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 17 dicembre 2025, e più precisamente l’art. 1, comma 1 lett.a), ha introdotto l’art. 577-bis c.p. che prevede il reato di “femminicidio” come fattispecie autonoma e speciale di omicidio incentrata sulla qualità della persona offesa ovvero come omicidio di una donna basato sul genere.

Il testo definitivo è stato approvato in data 25 novembre 2025 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU nel 1999.

Lo stesso comma 1 dell’art. 577-bis c.p. definisce il femminicidio come l’atto di cagionare “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

Fonti sovranazionali

La finalità di tale intervento legislativo è stata quella rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno, sempre più diffuso, delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.
Il legislatore, nonostante più volte fosse intervenuto sulla normativa inerente a tale argomento (l. n. 69/2019 – cosiddetto “Codice Rosso”l. n. 122/2023l. n. 168/2023), si è posto lo scopo di adeguare definitivamente la normativa vigente alle indicazioni contenute nelle fonti sovranazionali.

Prima tra tutte la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, sottoscritta dall’Italia in data 27 settembre 2012 e ratificata con la l. n. 77 del 27 giugno 2013, cosiddetta “Convenzione di Istanbul”, che si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica e i cui obiettivi sono, tra gli altri, “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”, “predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica” e “promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”; con l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere”, la Convenzione designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Proprio tale Convenzione, fornisce la sintesi della situazione in cui si è venuta a trovare la donna sottoposta alla posizione di supremazia dell’uomo; nel preambolo, infatti, si legge che si riconosce “che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.

Inoltre, la direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, al considerando 9, fa espressamente riferimento al fatto che “nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio”.

Anche la Corte europea, nella sentenza del 2 marzo 2017, Talpis c. Italia, fa un cenno al femminicidio richiamando due disegni di legge della XVII Legislatura dell’epoca, AS n. 724 recante «Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio» e AS n. 764 «Introduzione del reato di femminicidio», entrambi intesi “a contribuire alla risposta globale alla lotta contro la violenza sessista. Il disegno mira in particolare a fare della discriminazione e della violenza di genere dei reati caratterizzati”.

Si segnala, poi, che il Comitato dell’ONU sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni CEDAW, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nel rapporto del 19 febbraio 2024, nel rilevare “con preoccupazione che il femmicidio non è definito come reato specifico (art. 27, lett. C), ha raccomandato all’Italia di “modificare il codice penale per criminalizzare specificamente il femmicidio, compresa la violenza contro le persone LBTI” (art. 28, lett. C) e più in generale di sanzionare penalmente tutte le forme di violenza di genere contro le donne.

Sulla nozione di violenza di genere deve essere tenuta presente anche la Direttiva UE n. 2012/29 (“norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”) che definisce la violenza di genere come “la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore»” (cfr. Considerando n. 17).

L’importanza del fenomeno è evidenziata anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel dichiarare incostituzionale il divieto di bilanciamento introdotto all’art. 577 c.p. dalla l. n. 69/2019, ha voluto precisare che “l’odierna dichiarazione di illegittimità costituzionale non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi certamente apprezzabile, finalità di tutela perseguita dal legislatore con l’approvazione del “Codice Rosso ”, avvenuta sulla base di un consenso trasversale raggiunto tra le forze politiche nel 2019. Le statistiche annue sui femminicidi dimostrano la necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno, nonché la generalità dei fenomeni di violenza e abusi commessi nell’ambito di relazioni familiari e affettive” (Cass.. sent. n. 19/2023). Ancora, la stessa Corte, con la Cass. pen. sentenza n. 174/2024, ricorda che “ il femminicidio, e prima ancora la violenza contro le donne di cui è l’espressione più atroce, è difficile da leggere e da sradicare perché richiede un impegno essenzialmente culturale nel decrittare i segni, normalizzati, della subordinazione delle donne che ne sono vittime e del potere diseguale, ritenuto legittimo, degli autori.

Disposizioni di coordinamento

L’art. 13 della l. n. 181/2025 prevede che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p., il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577 bis c.p. e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

Bene giuridico protetto

Come indicato nella Relazione al disegno di legge del Senato, il bene giuridico tutelato è il diritto della singola donna e del genere femminile ad una vita libera dalla violenza e da ogni forma di vessazione discriminatoria basata sul sesso, e dunque il diritto alla vita ed all’integrità psicofisica, senza discriminazioni basate sul sesso.

Il bene protetto è individuato: sia nella vita umana, in particolare quella della donna, ritenuta bene primario di rilevanza costituzionale; sia nell’uguaglianza e nella dignità della donna che deve essere tutelata dalle disparità di genere vedendo tutelato il diritto a non essere oggetto del controllo da parte dell’uomo; sia nella libertà e autodeterminazione della donna che deve essere libera di esercitare i propri diritti e di esprimere la propria personalità.

I soggetti

Il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti dalla norma. Si tratta, pertanto, di un reato comune.

Soggetto passivo può essere esclusivamente una donna; la struttura della fattispecie è incentrata sulla qualità della persona offesa, la donna in quanto oggetto di discriminazione perché donna. È stato osservato che la nuova fattispecie sembra non considerare l’identità di genere. Stante il principio di legalità in materia penale, e il divieto di analogia in malam partem, la nuova norma non potrebbe applicarsi in caso di uccisione di una persona che non sia biologicamente donna ma che si senta e sia percepita dall’autore come donna, e che sia uccisa proprio in quanto tale. Se anche poi si dovesse accogliere, per via interpretativa, un concetto normativo (e non descrittivo) di “donna”, ne resterebbero comunque escluse le persone transgender in fase di transizione.

Condotta

Oltre all’elemento specializzante del soggetto passivo («una donna»), la fattispecie di omicidio in esame è caratterizzata da un insieme di circostanze, alternative tra loro, che valgono a connotare la finalità perseguita dall’autore o il contesto o la funzione della condotta. La norma descrive tre ipotesi di condotte alternative che a loro volta prevedono diverse modalità della condotta e sono tutte previste nel comma 1.

La prima, consiste nel cagionare la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di “odio”, “discriminazione”, “prevaricazione”, “controllo”, ”possesso”, “dominio” in quanto donna.

Per quanto riguarda il riferimento “all’odio”, non ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, ma solo che l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità della donna (in senso analogo si è espressa la giurisprudenza con riferimento all'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso prevista dall’art. 3 d.l. n. 122/1993, conv. in legge n. 205 del 1993 - Cass. sez. V, n. 49694/2009).

Il termine “discriminazione” racchiude in sé molteplici significati ed è possibile utilizzarlo in innumerevoli ambiti. Nel dizionario della lingua italiana, tale parola viene definita come “distinzione, disparità di trattamento”. Vi sono varie forme di discriminazione: politica, etnica, religiosa, razziale, di genere. La Costituzione prescrive all’art. 3 il divieto di discriminazione in base, appunto, al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Per quanto riguarda la condotta realizzata come atto di “prevaricazione”, la Suprema Corte, in merito al reato ex art. 572 c.p. ha rilevato come le condotte di prevaricazione fisica o morale idonee ad integrare la suddetta fattispecie sono quelle in grado di ledere l’integrità psico-fisica della persona offesa all’interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione; la prevaricazione tra le parti si verifica in contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una nei confronti dell’altra (Cass. sez. III, n. 23104/2021; Cass. sez. VI, n. 809/2023; Cass. pen. sez. VI, n. 1268/2025).

La seconda ipotesi, invece, consiste nel cagionare la morte di una donna quando il fatto è commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Per "rapporto affettivo" tra autore del reato e persona offesa non s'intende necessariamente la sola stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione (Cass. Sez. III, n. 11920/2018; Cass. Sez. V, n. 21641/2023).

La terza ipotesi, poi, consiste nel cagionare la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Come previsto dall’ultima parte del comma 1, in tutti i casi in cui la morte non è stata cagionata in ragione di una delle opzioni previste dal comma 1 dell’art. 577 bis c.p., deve essere contestato il reato di omicidio ex art. 575 c.p. e non quello di femminicidio.

Elemento soggettivo

L’elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato è il dolo generico. Pertanto, occorre che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di cagionare la morte di una donna.

Consumazione e tentativo

Il reato previsto dall'art. 577-bis c.p. si consuma nel momento in cui si verifica l’evento “morte” della donna. 

Il tentativo è configurabile e ricorre nel caso di mancata verificazione dell’evento “morte” della donna; quando, ad esempio, l'evento “morte” non si sia verificato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente o quando l’agente abbia desistito volontariamente (In tema di tentativo, la desistenza volontaria postula che l'interruzione dell'azione criminosa sia la conseguenza di una autonoma e libera determinazione dell'agente e non di fattori esterni che abbiano impedito o reso vana la prosecuzione dell'azione – Cass. sez. I, n. 13104/2025).

Circostanze aggravanti

Le circostanze aggravanti sono previste dal comma 2 e sono quelle elencate negli art. 576 e 577 c.p. e sono le medesime che si applicano al delitto di omicidio ex art. 575 c.p..

In particolare, l’art. 576 c.p. prevede circostanze aggravanti speciali quando il femminicidio è commesso:

1) col concorso di una delle circostanze indicate all’art. 61, comma 1 n. 2 c.p., ovvero l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro o per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato (aggravante del nesso teleologico);

2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre una delle circostanze indicate dall’art. 61 n. 1 c.p., ovvero l'avere agito per motivi abietti o futili, e n. 4, ovvero l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone. In merito a tale circostanza, si specifica che per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata. Sul punto, si specifica, inoltre, che secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, il dolo d'impeto, designando un dato meramente cronologico consistente nella repentina esecuzione di un proposito criminoso improvvisamente insorto, non è incompatibile con la circostanza aggravante della crudeltà di cui all'art. 61, comma 1, n. 4 c.p.; essa è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole (Cass. S.U., n. 40516/2016). Altra ipotesi prevista è quando contro l'ascendente o il discendente è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza. “Latitante” è colui che si è sottratto volontariamente all’esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un altro reato commesso precedentemente al femminicidio;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione. Nonostante la norma menzioni solo l’associazione per delinquere, si ritiene che possa essere applicata anche alle associazioni di tipo mafioso anche straniero ex art. 416 bis c.p. e a quelle finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Lo status di associato deve essere accertato con sentenza definitiva;

5) in occasione della commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583 quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenne) e 609 octies (violenza sessuale di gruppo) c.p.;

5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis (atti persecutori) c.p. nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; per la configurazione dell’aggravante, il soggetto deve essere a conoscenza della qualifica del soggetto passivo o della funzione svolta.

Inoltre, l’art. 577 c.p. prevede altre circostanze aggravanti speciali quando il femminicidio è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso. Il “mezzo insidioso” ricorre quando il mezzo usato, per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un pericolo occulto, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o più difficile la difesa (Cass. Sez. I, n. 7992/2019). Tali circostanze ricorrono soltanto quando provocano direttamente la morte e non anche quando costituiscono una mera modalità dell'azione (Cass. Sez. I, n. 39762/2021);

3) con premeditazione. Secondo le Sezioni Unite della suprema Corte, elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione: sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Cass. S.U., n. 337/2009; Cass. Sez. V, n. 42576/2015);

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (si rimanda a quanto argomentato sopra in merito all’art. 576 c.p.).

Ulteriori circostanze aggravanti previste ricorrono quando il fatto è commesso contro: il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro I del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Circostanze attenuanti e trattamento sanzionatorio

Il comma 1 prevede la pena dell’ergastolo per colui che pone in essere le condotte previste dalla norma.

Essa, non è l’unica fattispecie di reato che stabilisce l’ergastolo come pena fissa ma ve ne sono altre (Delitti contro la personalità dello Stato, Delitti contro l’incolumità pubblica, delitti aggravati dall’evento morte: 630 c.p., sequestro di persona a scopo di estorsione, 613-bis c.p., tortura); come espresso dalla Corte Costituzionale, tale pena è comunque giustificata se ragionevolmente proporzionata rispetto al bene giuridico tutelato (Sent. n. 94 del 2023).

Inoltre, va sottolineato, sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, che la previsione dell’ergastolo per il femminicidio, al pari dell’omicidio aggravato, non consente il rito abbreviato ex art. 438, comma1 bis, c.p.p. (norma che ha superato il vaglio di costituzionalità, da ultimo, Corte cost., sent. n. 2/2025), non comportando alcuna disparità di trattamento.

Il comma 3 e il comma 4 prevedono che qualora ricorrano i presupposti previsti dalla norma, non sussiste divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti; sul punto, deve essere tenuto presente che il comma 3 dell’art. 577 c.p. prevede che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al comma 1 n. 1 e al comma 2 dell’art. 577 c.p., non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

In particolare, il comma 3 prevede che possa essere irrogata una pena non inferiore a ventiquattro anni quando ricorre una sola circostanza attenuante o quando, una circostanza attenuante che concorre con una delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p., è ritenuta prevalente.

Il comma 4, invece, prevede che possa essere irrogata una pena non inferiore a quindici anni quando ricorrono più circostanze attenuanti o quando, più circostanze attenuanti che concorrono con più circostanze aggravanti previste dagli artt. 576e 577 c.p., sono ritenute prevalenti.

Profili processuali

Il reato previsto dall’art. 577 bis c.p. è procedibile d’ufficio e la competenza è della Corte d’Assise e del Tribunale Collegiale per l’ipotesi tentata.

L’arresto in flagranza è obbligatorio e, come si vedrà più avanti, possono essere applicate la misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere e anche tutte le altre misure cautelari personali.

È prevista l’imprescrittibilità di tale reato nell’ipotesi presa in esame dal comma 1, in quanto, il comma 8 dell’art. 157 c.p. prevede che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Inoltre, il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine, ma può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori e, in questo caso, a norma dell’art. 370, comma 2 bis c.p.p., come previsto per il delitto di omicidio, se si tratta di ipotesi tentata, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

La Legge n. 181/2025 ha introdotto interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime rivolti non solo a reati già esistenti, come ad esempio maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572), Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies), Interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 ter), violenza sessuale (art. 609 bis), atti sessuali con minorenne ( art. 609 quater), 609 quinquies, violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies), atti persecutori (art. 612 bis), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter) c.p., ma anche al delitto di femminicidio.

  • Informazioni alla persona offesa

In particolare, l’art. 3 lett. b) ha inserito nell’art. 90-bis, comma 1, dopo la lett. d), la lett. d-bis) che prevede che alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito al diritto di essere avvisata, quando si procede per specifici delitti, tra cui il delitto di femminicidio nella forma tentata, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza. Il comma 1 quater dell’art. 444 c.p.p., nelle ipotesi di richiesta di applicazione della pena, prevede che, nel caso di tentato femminicidio la richiesta, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio; quando nel corso delle indagini preliminari è stata presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, il Giudice fissa, con decreto, l'udienza per la decisione che deve essere notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni e all'udienza la persona offesa o il suo difensore se compaiono sono sentiti.

Inoltre, è stato inserito l’art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa) che prevede che la persona offesa dal delitto previsto dall'art. 577 bis c.p. nella forma tentata, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato ex art. 362, comma 1 ter c.p.p., personalmente dal pubblico ministero senza possibilità di delegare la polizia giudiziaria, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata in caso di sostituzione della misura cautelare quando le esigenze cautelari risultano aggravate e per la notifica della richiesta di applicazione della pena.

Queste modifiche si inseriscono nel progressivo ampliamento di facoltà e diritti della persona offesa, in applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato 2012/29/UE e delle modifiche apportate dalle Leggi nn. 69/2019 e 168/2023, in ragione anche della specificità della materia, riconosciuta dalla giurisprudenza per le vittime di questi reati, ad esempio dalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, n. 10869, sull’obbligatorietà dell’incidente probatorio per i reati previsti dall’art. 392, comma 1-bis, c.p.p..

  • Applicazione delle misure cautelari

Ai sensi dell’art. 362 bis c.p.p., nel caso di tentato femminicidio il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari e, qualora ravvisi i presupposti per chiederne l’applicazione, il giudice provvede sulla richiesta con ordinanza da adottare entro venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Qualora si proceda per il delitto nell’ipotesi tentata (per analogia con l’art. 575 c.p.p.), la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282 ter c.p. può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 c.p.p.. Anche la misura dell’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p., con le modalità di controllo previste dall'articolo 275 bis c.p.p. e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, inclusa quella operativa, delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

L’art. 275, comma 3.1 c.p. prevede che in caso di tentato femminicidio sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari. Come previsto dal comma 3-bis, il Giudice nel disporre la custodia cautelare in carcere deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ex art. 275 bis, comma 1 c.p..

- Comunicazioni sulle misure cautelari e misure di sicurezza

Ai sensi dell’art. 90 ter c.p.p. sono immediatamente comunicati alla persona offesa del reato ex art. 577 bis c.p. nella forma tentata che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato. Nel caso in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato ex art. 577 bis c.p., le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

In merito alla revoca o sostituzione delle misure coercitive o interdittive, il comma 2 bis dell’art. 299 c.p.p. prevede che i provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282 bis (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) c.p.p., e quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo, quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai prossimi congiunti qualora ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione. Inoltre, il comma 3 prevede che, quando il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, tale richiesta, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p. In ultimo, il comma 4-bis prevede che, se la richiesta di revoca o sostituzione è fatta dall’imputato dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

- Sospensione condizionale della pena

Nell'ipotesi di tentato femminicidio, come anche nel caso di tentato omicidio, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati e il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

Tutela economica delle vittime di tentato femminicidio e degli orfani di femminicidio

La Legge n. 181/2025 ha introdotto anche interventi normativi che mirano a tutelare le vittime di tentato femminicidio e gli orfani di femminicidio.

In primo luogo, il reato di tentato femminicidio è stato aggiunto tra quelli che danno diritto ad accedere al patrocinio a spese dello stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal decreto n. 115/2002.

Al fine di assicurare il risarcimento del danno, a norma del comma 1 ter dell’art. 316 c.p.p., in caso di tentato femminicidio, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile. Sul punto, si ritiene che, alla luce di quanto statuito dall’art. 13 l. n. 181/2025, in caso di morte della persona offesa, è possibile applicare in via analogica quanto previsto dal comma 1 bis per il delitto di omicidio contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, ovvero il pubblico ministero, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, può chiedere il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime. Inoltre, ai sensi dell’art. 539, comma 2 bis c.p.p. quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, esso si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisionale accordata.

L’art. 4 della l. n. 181/2025 ha previsto, poi, la modifica degli art. 12e 13 della l. n. 122/2016;

la persona offesa che è stata vittima di tentato femminicidio e che a seguito di ciò abbia subito conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti o dagli aventi diritto in caso di morte della donna vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, possono presentare domanda di indennizzo per vittime di reati violenti senza necessità di dimostrare di aver esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale.

Ordinamento penitenziario

La Legge n. 181/2025, inoltre, ha apportato anche modifiche nell’ambito del diritto penitenziario. In particolare, l’art. 4 ha previsto la modifica del comma 1 quater dell’art. 4 bis l. n. 354/1975, prevedendo che nel caso di commissione del delitto ex art. 577 bis c.p. i benefici quali l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti o internati solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di professionisti quali esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di mediatori culturali e interpreti; il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni.

Nel caso di condannati minori di età per il reato previsto dall'art. 577 bis c.p., la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione (art. 30, comma 2 bis inserito dall’art. 4 l. n. 181/2025).

Quando al condannato o all'internato per il delitto di tentato femminicidio sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione; quando invece il reato è stato consumato, la comunicazione è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta (art. 58-sexies aggiunto dall’art. 4 l. n. 181/2025).

Rapporto con il delitto di omicidio e casistica

Il reato di femminicidio costituisce una fattispecie autonoma rispetto al reato di omicidio ex art. 575 c.p. Tale reato, punisce colui che cagiona la morte di una persona, prevedendo, quale dolo generico, la coscienza e volontà di cagionare la morte di un individuo. Soggetto passivo, pertanto, può essere qualsiasi persona, uomo o donna; inoltre, non richiede delle condotte particolari e specifiche se non esclusivamente quella di cagionare la morte di una persona indipendentemente dal motivo che possa spingere l’autore a compiere tale reato. Differentemente, il reato previsto dall’art. 577 bis c.p. non solo richiede che la persona offesa sia necessariamente una donna, ma anche che l’azione venga commessa nei suoi confronti a causa delle ragioni esposte al comma 1 della norma, ovvero come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio della vittima in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Qualora l’animo dell’autore non sia spinto da alcuna di tali motivazioni, non può configurarsi il delitto di femminicidio ma quello di omicidio. E’ opinione diffusa, peraltro, che il disvalore della condotta omicidiaria, in considerazione della difficoltà di indagare i sentimenti provati dall’agente nei confronti della vittima, debba essere individuata nel contesto nel quale si è realizzata; da qui la necessità di contemplare condotte alternative, per ricomprendere ipotesi di femminicidio che possono realizzarsi in contesti anche diversi: nell’ambito di un rapporto affettivo, presente o passato, come avviene nei casi più frequenti, ma anche in situazioni nelle quali quel rapporto è assente, oppure è del tutto occasionale. Quello che accomuna le diverse ipotesi è il fatto che il gesto omicidiario è accompagnato da manifestazioni evidenti di una cultura che esprime la volontà di esercitare un potere esclusivo sulle donne.

Uno dei primi provvedimenti con il quale si è valutata la configurazione o meno del reato di femminicidio ex art. 577 bis c.p., è l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia del 12 gennaio 2026. Essa ha ad oggetto un episodio avvenuto nelle città di Ventimiglia dove il marito colpiva la moglie con forbici e coltello da cucina; la donna, tentando di salvarsi, si gettava giù dal balcone situato al primo piano, ma aggrappandosi ad un cavo che si spezzava, cadeva a terra riportando gravi lesioni alla colonna vertebrale. L’uomo veniva tratto in arresto e riferiva agli operanti di aver aggredito la moglie perché aveva scoperto che si prostituiva e forniva le prove di ciò.

Il Pubblico Ministero provvedeva, così a contestare il delitto di tentato femminicidio ex artt. 56, 577 bis c.p., aggravato ai sensi del comma 2 dell’art. 577 bis c.p., in rapporto all’art. 577, comma 1, n. 1 in quanto il fatto era stato commesso nei confronti del coniuge.

Il G.I.P. convalidava l’arresto, applicava la misura cautelare della custodia in carcere, però, in contrasto con il capo di imputazione contestato dal P.M., riteneva che il fatto che l’uomo avesse aggredito la moglie perché aveva scoperto che si prostituiva, escludeva la circostanza che avesse posto in essere l’azione determinata da esigenze di controllo o dominio sulla moglie in quanto donna e/o di limitazione delle sue libertà individuali, poiché “appare dubbio che l’esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale, tenuto conto che in costanza del rapporto matrimoniale i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproca”; pertanto, alla luce della mancanza di tali requisiti, riteneva di dover derubricare il reato da tentato femminicidio a tentato omicidio. Il principio in tal modo affermato è stato oggetto di critiche, in quanto il provvedimento fa leva su una interpretazione restrittiva e formalistica del concetto di libertà individuale che sembra tradire la ratio dell’incriminazione; infatti, si valorizza l’obbligo civilistico di fedeltà al coniuge per escludere una libertà individuale il cui esercizio può sì violare un obbligo matrimoniale, con i conseguenti effetti sul piano civile e del diritto di famiglia, ma non può ragionevolmente escludere la sfera della maggiore tutela penale oggi accordata alle donne dall’art. 577 bis c.p.. D’altra parte, un’inaccettabile conseguenza logica del principio di diritto affermato nell’ordinanza dovrebbe essere che l’infedeltà della donna, anche al di fuori della prostituzione, escluderebbe l’applicazione del femminicidio commesso come atto di limitazione del comportamento infedele.

Riferimenti

Codice penale commentato, Giuffrè 2025, a cura di Sergio Beltrani;

A. Sorgato, Femminicidio: la nuova legge approvata il 25 novembre 2025, in Ius penale, 2 dicembre 2025;

F. Menditto, Delitto di femminicidio, aggravanti di discriminazione sessuale e nuovi diritti per le vittime, in Ius penale, 5 dicembre 2025;

B. Romano, La legge sul femminicidio, in Ius penale, 11 dicembre 2025;

A. Sorgato, Il delitto di femminicidio e le altre modifiche al codice penale, in Ius penale, 6 febbraio 2026;

A. Sorgato, Delitto di femminicidio: componenti oggettive, aggravante e calcolo della pena, in Ius penale, 20 febbraio 2026;

G.L. Gatta, Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. tra real politik e principi costituzionali, in Sistema Penale, fasc. 6/2025;

G.L. Gatta, Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? note a margine del caso di Ventimiglia, in Sistema Penale, 16 gennaio 2026.

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