Ritardare indebitamente la firma del SAL per indurre l’imprenditore a dare o promettere utilità configura il reato di cui all’art. 319-quater c.p.,
01 Novembre 2019
Integra il reato di cui all'art. 319 quater c.p. e non quelli di cui agli artt. 317 e 319 c.p. la condotta del direttore dei lavori che, al fine di indurre il legale rappresentante di un'impresa coinvolta nell'esecuzione di lavori pubblici a dare o promettere denaro o altra utilità, ritardi volontariamente l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, ancorché ne prospetti l'emissione per importi superiori a quanto effettivamente eseguito dopo l'incasso delle utilità. Ciò, in quanto siffatta condotta prevaricatrice del pubblico ufficiale esclude la parità negoziale, necessaria ai fini dell'integrazione del reato di corruzione, senza far venire meno la libertà di autodeterminazione, presupposto del reato di concussione. |