Ricorso per vizi della notifica dell'atto impugnato

Carlo Buonauro
aggiornato da Stanislao De Matteis

Inquadramento

In materia d'imposte sui redditi l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 prevede la notificazione degli avvisi (e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), sancendo che la stessa è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., con alcune modifiche.

Analoghe previsioni, che rinviano ai modi stabiliti per le notificazioni in materia d'imposte sui redditi, si riscontrano in tema di IVA (art. 56, comma 1 d.P.R. n. 633/1972), registro (art. 52, comma 3 d.P.R. n. 131/1986) e successioni e donazioni (art. 49, comma 1 d.lgs. n. 346/1990).

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., CAP .... (oppure: della società .... con sede in ...., via ...., P.IVA o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C. .... o n. fax ....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

1) nullità/inesistenza dell'atto impugnato per vizi della notifica: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass., S.U. n. 16412/2007). Nel caso di specie viene in rilievo una notificazione che esula completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, mancando in toto i requisiti essenziali che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni ovvero essendo effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, così non consentendo l'assunzione nel tipico atto di notificazione da essa delineato. Ed, infatti ....

2) nullità/inesistenza dell'atto impugnato per omessa relazione di notifica: la relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità dell'atto per difetto insanabile di notifica. Per la validità della notifica è infatti necessario, ciò che difetta nel caso di specie, che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: .....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

La validità di un avviso di accertamento dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d'imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell'ente impositore, rilevando ai fini della tempestività dell'eventuale ricorso e della ritualità di successivi atti di riscossione. Inoltre, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, l'art. 60, comma 1 d.P.R. n. 600/1973 richiama espressamente le «norme stabilite dagli artt. 137 e ss. del c.p.c.», così rendendo applicabile l'art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Diversamente è da dirsi nel caso di una notificazione inesistente tale dovendosi ritenere in termini generali quella che esula completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, mancando in toto i requisiti essenziali che consentano la qualificazione di atto sostanzialmente conforme al modello legale delle notificazioni ovvero essendo effettuata in modo assolutamente non previsto dalla legge, così non consentendo l'assunzione nel tipico atto di notificazione da essa delineato.

In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione Finanziaria, occorre avere riguardo alla spedizione dell'atto e non a quello della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria, e per qualunque forma di notifica di atti di imposizione tributaria ammessa dalla legge (ufficiale giudiziario, messo comunale, posta).

La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell'atto nella casa comunale. Pertanto, la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

Anche in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021).

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., VI-V, n. 6417/2019).

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. V n. 30948/2019).

Non è valida la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita attraverso posta elettronica certificata ad un indirizzo per il quale non risulti l'autorizzazione a ricevere le notifiche da parte del contribuente. La circostanza che quest'ultimo abbia conservato l'indirizzo PEC attivato al tempo in cui esercitava la libera professione è irrilevante qualora la partita IVA risulti ormai cessata: in tali casi (cfr. C.t.r. Piemonte, n, 177/2/2020), nei confronti del contribuente, non più residente in Italia e regolarmente iscritto all'AIRE, trova applicazione la normativa relativa alle notifiche a persone non residenti nel territorio dello Stato italiano.

In caso di decesso del contribuente, noto all'Ufficio (poiché, ad esempio, gli eredi avevano provveduto a presentare la dichiarazione di successione: cfr, ex multis e da ultimo, C.t.r. Sicilia, n. 316/5/2020), condizione imprescindibile di tale procedimento di notificazione, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei confronti di tutti gli eredi, presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, sicché la notifica dell'atto impositivo al solo coniuge superstite, e non agli eredi impersonalmente e collettivamente, è nulla sul presupposto appunto della circostanza che l'amministrazione abbia avuto notizia della morte del contribuente.

La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (Cass., L., n. 19270/2018).

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