Ricorso contro l'atto impositivo per decadenza dell'Amministrazione dal termine per l'accertamento

Carlo Buonauro

Inquadramento

La decadenza – istituto di carattere eccezionale che quindi deve essere previsto espressamente dalla legge – è legata ad una potestà di azione da esercitare per potere acquisire un diritto. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, l'art. 1, commi 130, 131 e 132 l. n. 208/2015 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, modifica la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell'art. 57 d.P.R. n. 633/1972 (quanto all'IVA), e nell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973 (quanto alle imposte dirette): alla stregua di tali norme, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare); in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell'ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accertare). Il comma 132, terzo periodo l. n. 208/2015 dispone che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali, previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

In base all' art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., CAP .... (oppure: della società .... con sede in ...., via ...., P.IVA o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C. .... o n. fax ....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

– violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 130, 131 e 132 della l. n. 208/2015: Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere impositivo: .....

– Violazione dell'art. 1 commi 130 e 132 della l. n. 208/2015, sotto il profilo dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini;

– Omessa allegazione della notitia criminis.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: .....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

Il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio, né proponibile per la prima volta in grado d'appello (Cass. V, n. 11720/2016).

Secondo l'art. 1 comma 132, terzo periodo, l. n. 208/2015 il raddoppio dei termini di accertamento, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali, previsti dal d.lgs. n. 74/2000, relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento (così già l'art. 2 d.lgs. n. 128/2015). Secondo consolidata giurisprudenza, ai fini del raddoppio dei termini, rileva la sussistenza di un obbligo di denuncia per un reato tributario e non anche l'effettiva ricorrenza della fattispecie di reato, accertata nel processo penale. Tuttavia si richiedono seri indizi di reato, sicché non rilevano denunce pretestuose, palesemente infondate o calunniose, fermo restando che l'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di una causa di estinzione del reato (es., prescrizione), così come la successiva archiviazione penale non fa venir meno il raddoppio dei termini (Cass., sez. trib., n. 20045/2015; Corte cost. n. 247/2011).

L'avviso di accertamento tributario, quale atto interruttivo della prescrizione, non è un atto processuale, né è l'unico modo con cui l'ente creditore può interrompere la prescrizione, ma è indubbiamente un atto unilaterale recettizio, ex art. 1334 c.c., per la cui efficacia interruttiva occorre, per espressa disposizione di legge (art. 1335 c.c.) che esso pervenga nella sfera di conoscenza, reale o presunta, del destinatario –debitore, quindi, per tale tipo di atti, non è ammessa alcuna scissione degli effetti della notifica che opera solo con riguardo al diverso istituto della decadenza, per la quale invece occorre avere riguardo alla spedizione dell'atto e non a quello della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria, e per qualunque forma di notifica di atti di imposizione tributaria ammessa dalla legge (ufficiale giudiziario, messo comunale, posta).

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