MEMORIA DI COSTITUZIONE A FRONTE DI RICORSO PER DECADENZA DAL POTERE IMPOSITIVO DELL'AMMINISTRAZIONEInquadramentoLa decadenza - istituto di carattere eccezionale che quindi deve essere previsto espressamente dalla legge - è legata ad una potestà di azione da esercitare per potere acquisire un diritto. Per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, l'art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. n. 208/2015 (in Suppl. ord. n. 70 alla G.U. n. 302/2015), in vigore dal 1° gennaio 2016, modifica la disciplina dei termini di decadenza degli accertamenti tributari, contenuta nell'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 (quanto all'Iva), e nell'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 (quanto alle imposte dirette). Alla stregua di tali norme gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi del sesto anno, rispetto al periodo di imposta da accertare); in caso di omessa presentazione o di nullità della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Iva, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (quindi dell'ottavo anno, rispetto al periodo di imposta da accertare). Il comma 132, terzo periodo, della l. n. 208/2015 dispone che in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati fiscali previsti dal d.lgs. n. 74/2000, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente ... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , cap ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. n. 208/2015: Decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere impositivo ... 2) violazione dell'art. 1 commi 130 e 132 della l. n. 208/2015, sotto il profilo dell'inapplicabilità del raddoppio dei termini; - Omessa allegazione della notitiacriminis - con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Quanto al primo ordine di censure, sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di decadenza dal potere impositivo dell'Amministrazione: si rileva infatti come, con specifico riferimento alla disciplina di settore, risultino rispettati i distinti segmenti temporali previsti a pena di decadenza, atteso che, nel caso di specie, ... In termini più generali, deve osservarsi come la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario, che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi è un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.. e tale sanatoria opera se, come nella specie, il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio del potere di accertamento. Quanto al secondo ordine di rilievi ed in merito all'eccezione di decadenza dell'ente impositore dal potere di accertamento esercitato, per decorrenza del termine ordinario ed inapplicabilità di quello raddoppiato, si osserva che il mancato deposito in sede contenziosa, da parte dell'Ufficio, della denuncia inviata alla competente Autorità giudiziaria, non determina, di per sé, la nullità dell'avviso di accertamento emesso nel termine più ampio, in quanto il giudice tributario investito della questione, quale organo di controllo della legittimità dell'azione accertativa, è tenuto comunque a valutare il presupposto del relativo obbligo, scrutinando ora per allora (c.d. prognosi postuma) non la fondatezza, o meno, della notizia di reato, bensì la mera ricorrenza dei presupposti della denuncia, al fine di escluderne l'impiego strumentale volto a potersi avvalere di un termine accertativo più lungo. Conseguentemente, potrà ritenersi insussistente tale presupposto anche a prescindere dagli esiti del parallelo giudizio penale e, per l'effetto, annullarsi l'avviso emesso dall'Agenzia, considerato che - conformemente al principio del cosiddetto "doppio binario" tra accertamento penale e tributario, comportante l'inesistenza sia di una pregiudiziale penale nell'accertamento delle violazioni fiscali, sia di una pregiudiziale tributaria nell'accertamento delle violazioni penali - né l'amministrazione finanziaria, né il giudice tributario sono vincolati ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale, siano essi favorevoli (archiviazione; declaratoria di prescrizione; assoluzione nel merito) o sfavorevoli al contribuente. Anche questa censura va pertanto respinta. ... CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... Luogo e data ... Firma ... [1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoIn materia tributaria, le condizioni di validità dell'atto impositivo, quali prescritte dalle relative norme, vanno tenute distinte (logicamente e cronologicamente) dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, l'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé, in vizio dell'avviso di accertamento (Cass. V, n. 10079/2017). L'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 prevede un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non si applica, qualora l'Amministrazione finanziaria presenti o trasmetta la denuncia oltre la scadenza ordinaria dei termini. Il raddoppio opera soltanto quando la violazione penale sia stata comunicata all'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o il quinto in caso di dichiarazione omessa). La data della notifica di un avviso di accertamento risulta dalla relata contenuta nella copia consegnata al destinatario, e non già dalla relata contenuta nell'atto restituito a colui che ha chiesto la notifica, sicché la difformità di data tra l'atto in possesso del notificante e quello consegnato al destinatario si risolve a favore di quest'ultimo, mentre sul notificante che eccepisca la decadenza dell'impugnazione dell'atto, grava l'onere di provare - mediante querela di falso - la corrispondenza della relata stilata sull'atto in proprio possesso con quella redatta sulla copia notificata (Cass. V, n. 994/2016). |