Ricorso per omessa sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del dirigenteInquadramentoLa sottoscrizione, per la quale in diritto tributario manca una norma generale con riguardo alla totalità degli atti impositivi, è oggetto di norme speciali per singoli tributi e per specifici atti. Carattere omnicomprensivo presenta la norma di cui all'art. 15, comma 7 d.l. n. 78/2009 secondo cui la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate erariali amministrate dalle agenzie fiscali può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto, in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette viene in linea di conto l'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, che richiede, a pena di nullità, la sottoscrizione (sostituibile dalla indicazione a stampa) del Capo dell'ufficio, ovvero del Direttore provinciale, o del funzionario della carriera direttiva da lui delegato. La nullità dell'avviso di accertamento prevista dal cit. art. 42 per le II.DD. – riconducibile sistematicamente alla più generale norma sulla nullità degli atti amministrativi per carenza di requisiti/elementi essenziali (nullità strutturale) ex art. 21-septies l. n. 241/1990 – è estesa anche all'IRAP, atteso il rinvio di cui all'art. 25, comma 1 d.lgs. n. 446/1997, all'IVA stante il rinvio di cui all'art. 56, comma 1 d.P.R. n. 633/1972, nonché all'imposta di registro per il rinvio disposto dall'art. 52, comma 3 d.P.R. n. 131/1986 ed alle imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali per il rinvio di cui agli artt. 49 d.lgs. n. 346/1990 e 13 d.lgs. n. 347/1990. Per gli atti di riscossione in genere non esiste una norma che disponga che siano firmati dal funzionario competente. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., CAP .... (oppure: della società .... con sede in ...., via ...., P.IVA o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C. .... o n. fax .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI 1) violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 21-septies, 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990: la validità della delega per la sottoscrizione da parte di un funzionario di un avviso di accertamento, in sostituzione del dirigente dell'ufficio, è condizionata – in ogni caso – dalla necessità della espressa specificazione in atto del nominativo del soggetto delegato, non bastando, come nel caso di specie, la mera indicazione del ruolo rivestito dal delegato medesimo; 2) violazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 sotto altro profilo: la delega di firma o di funzioni di cui alla norma richiamata deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore, non potendo dunque la delega essere fatta “per relationem”, ben potendo i capi ufficio o i capi team non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi, né può essere addossato al contribuente l'onere di svolgere un'indagine amministrativa per effettuare tale verifica (si fa specifico riferimento ai precedenti di Cass. V, n. 22803/2015 e di Cass., sez. trib., n. 5200/2018). 3) Più in generale e con vizio assorbente, la nullità/annullabilità degli atti impugnati discende dal rilievo per cui la delega ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 cit. ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna (Cass. V, n. 11013/2019). Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: ..... Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Firma .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoIn ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d'ufficio, l' art. 42, d.P.R. n. 600/1973, impone sotto pena di nullità che l'atto sia sottoscritto dal «capo dell'ufficio» o «da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato», senza richiedere che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorché una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In questo senso la norma sopra citata, individua l'agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. La ridetta disciplina è estesa poi anche all'IRAP, atteso il rinvio di cui all'art. 25, comma 1 d.lgs. n. 446/1997; all'IVA, stante il rinvio di cui all'art. 56, comma 1 d.P.R. n. 633/1972; all'imposta di registro per il rinvio disposto dall'art. 52 d.P.R. n. 131/1986; nonché alle imposte sulle successioni, ipotecarie e catastali, per il rinvio contemplato agli artt. 49 d.lgs. n. 346/1990 e 13 del d.lgs. n. 347/1990. Da ciò deriva che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza Corte cost. n. 37/2015, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, comma 24 d.l. n. 16/2012. La legittimità degli atti impositivi sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 / 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, comma 24 d.l. n. 16/2012. Ne deriva che le questioni concernenti le carriere dell'Agenzia costituiscono una mera questione relativa al rapporto di lavoro o di servizio e, pertanto, vicenda interna al funzionamento dell'Agenzia. La norma, contestualmente prevedendo l'ipotesi di nullità, individua cioè nel capo dell'ufficio, per il solo fatto di essere stato nominato tale, l'agente capace di manifestare la volontà dell'amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna. In tal modo identifica quale debba essere in definitiva la professionalità per legge idonea a emettere atti suscettibili di produrre i previsti effetti nella sfera giuridica del destinatario. Se, in base alla norma di cui all'art. 42, comma 1, l'atto impositivo può essere sottoscritto anche da un «altro» impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio, e se tale «altro» impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto l'impiegato ex nono livello), per proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell'ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti. La conclusione è in simile prospettiva direttamente evincibile dal testo dell' art. 42, comma 1 d.P.R. n. 600/1973, in cui l'utilizzo dell'espressione «altro» non può essere privata di significato al fine di individuare il precetto sottostante. Essa vale a stabilire che la legge consente che anche il capo dell'ufficio sia, al pari del delegato, e al fine di legittimamente sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un semplice impiegato della carriera direttiva. Quanto esposto in ordine alla corretta esegesi dell' art. 42 d.P.R. n. 600/1973, costituisce un corollario del principio generale che presidia l'attività amministrativa di accertamento fiscale, rispondente a peculiari esigenze di stabilità e di continuità. La ratio della previsione normativa ex art. 42 cit. appare intesa così a circoscrivere, per quanto possibile, le fasi di interruzione dell'azione amministrativa di accertamento, coincidenti, per esempio, con la durata di espletamento di concorsi per l'attribuzione di qualifiche dirigenziali, tenuto conto del fatto che, in ambito fiscale come in altri di rilevanza essenziale per l'ordinamento, la celerità dell'azione amministrativa coincide con l'efficienza, ed è presidiata da altrettante norme costituzionali (artt. 53 e 97 Cost.). Nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire semplicemente attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano anche valore di delega e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. La firma digitale con cui viene sottoscritto l'atto ha validità solo nell'ipotesi in cui la notifica viene eseguita tramite posta elettronica certificata poiché, solo in questo modo, è possibile verificare l'identità dell'autore, l'integrità del documento e la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di accertamento. Nel caso in cui un atto cartaceo riporti una firma digitale questa non ha alcun valore, in quanto priva dei requisiti essenziali di validità. Mancando la sottoscrizione manca anche la “volontà certificativa” dell'organo amministrativo, pertanto, l'avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in via ordinaria, per mezzo posta, deve considerarsi nullo. |