Memoria di costituzione a fronte del ricorso contro l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie da parte dell'imprenditoreInquadramentoLa disciplina delle presunzioni legate agli accertamenti bancari è stabilita dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 (e, per quanto riguarda l'IVA, dall'art. 51 del d.P.R. n. 633/1972). In virtù di queste disposizioni non sovrapponibili, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche degli accertamenti previsti dagli artt. 38,39,40 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, salvo che il contribuente non dimostri di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che, comunque, non abbiano rilevanza per il fine medesimo. Inoltre, alle stesse condizioni, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. L'art. 7-quater del d.l. n. 193/2016, convertito con la l. n. 225/2016, ha apportato importanti modifiche ed integrazioni all'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, precisando un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti. Per le imprese (la presunzione non opera più per i lavoratori autonomi, a prescindere dal relativo importo), la presunzione relativa ai prelevamenti si correla agli importi superiori a 1.000 € giornalieri e 5.000 € mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni. Per effetto di tale modifica, a partire dalla data di entrata in vigore della l. di conversione n. 225/2016 (31 dicembre 2016), a fondamento delle rettifiche ed accertamenti, potranno essere considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti di importo sopra riferiti. Inoltre, in linea con la lettera della norma (“sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti..., se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a € 1.000 giornalieri e, comunque, a € 5.000 mensili”), l'integrazione in esame interviene solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola per cui costituiscono presunzione di reddito se non “giustificati”. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE [1] L'Ente resistente ... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: 1) nullità/inesistenza dell'atto impugnato per violazione del principio del contraddittorio: secondo la contrastata prospettazione di parte ricorrente, dovendosi attribuirsi agli studi di settore un valore di presunzione semplice, carente dei requisiti di precisione, concordanza e gravità, in assenza di ulteriori elementi assunti dall'ufficio per suffragare la pretesa, l'atto impugnato si appaleserebbe illegittimo perché basato esclusivamente sulle risultanze del richiamato studio di settore, che ha struttura oggettiva e soggettiva categoriale e, quindi, di genere. 2) nullità/inesistenza dell'atto impugnato per difetto di motivazione correlato alla violazione delle garanzie partecipative: sostiene erroneamente parte ricorrente che, nel caso di specie, l'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, pur a fronte dell'instaurato contraddittorio – sarebbe illegittimo perché non contiene una motivazione, fondata su indizi idonei a corroborarne la fondatezza, e un adeguato ragionamento che consenta di spiegare per quali ragioni le elaborazioni statistiche, spesso sconosciute al contribuente, dello studio di settore astrattamente riferibili ad un soggetto corrispondano alla sua effettiva situazione. - con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di garanzie partecipativo-procedimentali rispetto ad atti impositivi fondati su studi di settore: si rileva infatti, in termini generali e quanto alla prima delle avversate censure, che, come da consolidato orientamento dei giudici di legittimità (Cass., sez. trib., n. 16036/2015) proprio in tema di accertamento basato su parametri o studi di settore e di presupposti per l'accertamento analitico – induttivo alla luce del Contraddittorio con il contribuente,) in materia di garanzie del contribuente, la violazione del diritto di difesa, ed in particolare del diritto di essere sentiti, determina l'invalidità del provvedimento conclusivo solo se, diversamente dal caso di specie in cui nulla in via costruens ha prospettato parte ricorrente, in mancanza di tale irregolarità il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso. In tal senso si orientata anche la giurisprudenza unionale come si desume dalle sentenze della CGUE 3 luglio 2014 in C-129/13 e del 22 ottobre 2013 in C-276/12 con principio applicato in relazione proprio ad un accertamento induttivo, di cui è stata confermata la legittimità, nonostante l'omessa attivazione del contradditorio preventivo, non avendo il ricorrente neppure prospettato un risultato diverso. ... Quanto poi alla concreta motivazione dell'atto impugnato rispetto all'attivato contraddittorio, si osserva che gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati. Inoltre, correttamente questo Ufficio ha operato atteso che, considerati i dati desumibili dagli studi di settore, non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti potendosi basare, come nel caso di specie anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. La doglianza pertanto è infondata. ... CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... Luogo e data ... Firma ... CommentoIl contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dall' art. 32 d.P.R. n. 600/1973, e art. 51 d.P.R. n. 633/1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni bancarie a fatti imponibili, senza che assuma alcuna rilevanza la sua qualifica soggettiva di lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore, dato che la presunzione legale relativa alla prima parte del d.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2 (consistente nel fatto che i "dati" e gli "elementi" acquisiti attraverso le indagini bancarie possono essere posti a base degli accertamenti e rettifiche, di cui all' artt. 38 -41 d.P.R. n. 600/1973, e artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972 , per l'IVA, se il contribuente non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, o che essi non hanno rilevanza allo stesso fine), trova applicazione anche a soggetti diversi dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi in virtù della portata generale del disposto normativo (Cass. V, n. 104/2019). Il potere dell'amministrazione finanziaria di presumere la inerenza dei movimenti annotati su conti correnti bancari ad operazioni non contabilizzate e rivelatrici della produzione di maggiori ricavi, ove il contribuente non fornisca la prova contraria, può essere esercitato anche con riguardo a conti correnti intestati ai familiari (i.e. figlio, coniuge o convivente more uxorio del contribuente) qualora il contribuente, che normalmente operi sugli stessi, non alleghi e dimostri che quel potere di disposizione gli è stato dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili. |