Memoria di costituzione a fronte del ricorso contro l'avviso di accertamento fondato su indagini bancarie da parte del libero professionista

Carlo Buonauro

Inquadramento

La norma di riferimento (dell'art. 32 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973 come modificato dall'art. 1, comma 402 della l. n. 311/2004), dopo aver previsto che i dati relativi alle movimentazioni sui conti correnti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38,39,40 e 41 dello stesso d.P.R. n. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta e che non hanno rilevanza allo stesso fine, precisava che alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma, in relazione ai titolari di reddito di lavoro autonomo prevedendo che la presunzione legale con riferimento ai compensi percepiti dai lavoro autonomi fosse "lesiva del principio di ragionevolezza nonché della capacità contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta sia produttivo di reddito".

A seguito di tale statuizione l'art. 7-quater del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni nella l. n. 225/2016 ha eliminate le parole "o compensi”, in tal modo escludendo dall'art. 32, comma 1, n. 2) del d.P.R. n. 600/1973 l'operatività della presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai prelevamenti. Pertanto, sul fronte degli importi addebitati sui conti dei professionisti, non opera alcuna presunzione legale di maggiori compensi professionali, ancorché per gli stessi non venga fornita giustificazione oppure indicato il beneficiario

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione in riferimento all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973: secondo l'avversata tesi di parte ricorrente, venuta meno la presunzione legale di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o anche dal professionista intellettuale, si sposta in capo all'Amministrazione finanziaria - ciò che secondo la non condivisa prospettazione di parte ricorrente si sarebbe verificato nel caso di specie - l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti corrispondano, invece, ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale;

- con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di avviso di accertamento fondato su indagini bancarie da parte del libero professionista: si rileva infatti, in termini generali e quanto alla complessiva censura svolta in sede ricorsuale, che, come da consolidato orientamento dei giudici di legittimità... (elementi valorizzati in sede di accertamento)

Quanto poi al dato temporale con ordinanza del 30/09/2020 n° 20841/5 la Corte di Cassazione ha chiarito che gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi fondati sull’art. 32, comma 1, numero n. 2, D.P.R. n. 600/1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo  (Corte cost. n. 228/2014), anche se riguardanti anni di imposta precedenti alla pronuncia, solo se non ancora definitivi, devono essere rivisti. La Suprema Corte ha enunciato tale principio e ribadito la retroattività della sentenza della Consulta che era intervenuta per dichiarare l’illegittimità della citata norma come modificata dall’art. 1 comma 402, lettera a), n. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, sicchè, se è vero che alla luce di tale decisione sono dunque escluse dal maggior reddito oggetto di accertamento le movimentazioni bancarie di mero prelievo effettuate dai conti correnti nella disponibilità del contribuente lavoratore autonomo, ciò non si verifica allorquando, come nella specie, il rapporto giuridico-tributario deve considerarsi esaurito e consolidato per omessa, tempestiva contestazione sul punto.

La doglianza pertanto è infondata.

...

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ...

Luogo e data ...

Firma ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia tributaria di primo grado o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

In materia di indagini bancarie e, in particolare, in riferimento all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, si ritiene sia definitivamente venuta meno la presunzione legale di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o anche dal professionista intellettuale. Pertanto, si sposta in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi, e che i versamenti corrispondano, invece, ad importi riscossi nell'ambito dell'attività professionale.

È legittimo l'accertamento fondato sulle indagini bancarie dei conti correnti dei genitori del contribuente a maggior ragione se sullo stesso contribuente esiste una delega a operare e per alcuni movimenti è stata conferma la riconducibilità alla propria attività di libero professionista (Cass. V, n. 22089/2018 su fattispecie relativa ad una verifica fiscale nei confronti di un professionista da cui erano emersi maggiori ricavi non dichiarati, sulla base della documentazione extracontabile rinvenuta in sede di accesso e delle movimentazioni bancarie sul conto corrente del contribuente e dei suoi genitori).

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