Ricorso avverso l'avviso di accertamento integrativoInquadramentoAi sensi dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (e dell'art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA) è concesso all'Amministrazione, fino alla scadenza del termine previsto dalla vigente normativa in materia, di integrare o modificare in aumento l'accertamento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte della stessa. Per contestare tale modifica o integrazione il contribuente utilizzerà il seguente ricorso. FormulaON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE (e contestuale) ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F. ....), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto, PROPONE RICORSO 1 avverso l'avviso di accertamento n. ...., notificato in data ...., relativo al periodo di imposta ...., NEI CONFRONTI dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in .... ( ....), alla via ...., n. .... FATTO In data .... al ricorrente veniva notificato l'avviso di accertamento n. ...., con il quale, sulla base di presunti sopravvenuti nuovi elementi relativi al periodo di imposta ...., l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di .... procedeva alla modifica dell'imposta .... (indicare il tipo di tributo) dovuta per l'anno .... quantificando la somma in € ...., oltre interessi pari ad € .... e sanzioni pari ad € ..... L'odierno ricorrente propone opposizione contro il predetto avviso di accertamento, sulla base dei motivi di seguito esplicitati. DIRITTO L'avviso di accertamento notificato all'odierno ricorrente è stato emesso sulla base di motivi già conoscibili dall'Amministrazione all'epoca della notifica. Deve rilevarsi come l'accertamento di tipo integrativo presuppone che siano sopravvenuti nuovi elementi, relativi al periodo di imposta accertato in precedenza, i quali non erano conosciuti o conoscibili dall'Amministrazione finanziaria al momento del precedente avviso di accertamento. Pertanto, nei casi in cui l'accertamento viene emesso in assenza dell'acquisizione di elementi sopravvenuti, anzi sulla base di elementi non solo conoscibili, ma di cui l'Ufficio era certamente già a conoscenza e che avrebbe dovuto e potuto valutare al momento dell'emissione del primo accertamento, come nel caso di specie, viene a mancare il presupposto per il legittimo ricorso all'accertamento integrativo. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è da ritenersi, pertanto, illegittimo. Per quanto espresso, così si CONCLUDE Piaccia all'On.le Corte di giustizia tributaria di primo grado, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per i motivi esposti: – dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. ...., notificato il .... Con vittoria di spese e competenze di giudizio. ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza. Costituendosi in giudizio il ricorrente deposita: 1) copia dell'avviso di accertamento n. ...., notificato in data .... dall'Ufficio di ....; 2) .... ISTANZA DI SOSPENSIONE Nel caso qui in giudizio sussistono i presupposti per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato. Più in dettaglio: – il fumus boni iuris (esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso; – il periculum in mora (danno grave ed irreparabile per il contribuente) deriva da .... Pertanto, CHIEDE che l'On. Corte di giustizia tributaria adita Voglia disporre la sospensione dell'impugnato provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € ...., ragion per cui è dovuto un contributo unificato nella misura di € .... Dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero di fax ( ....) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ....). La presente copia, di cui si attesta la conformità all'originale notificato all'Agenzia delle Entrate di ...., sarà depositata presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di .... completa con gli allegati, tenuto conto dell'istanza ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, appresso formulata. Luogo e data .... Firma Difensore .... ISTANZA ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., come in epigrafe rappresentato, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati CHIEDE che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate. Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia. Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti: – Studio ...., sito in .... ( ....), alla via ...., ....; – P.E.C. ....; – telefono ....; – fax ....; – posta elettronica ordinaria: .... .... Con osservanza. Luogo e data .... Firma Difensore .... PROCURA SPECIALE Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel procedimento da attivare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. ...., conferendogli con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire, ed elegge domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso il suo studio sito in .... ( ....), alla via ...., ..... Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito. Luogo e data .... Firma Mandante .... Autentica della Firma .... [1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. CommentoL'accertamento integrativo costituisce una deroga alla regola generale dell'unità e globalità dell'avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria non può emettere un primo avviso di accertamento, servendosi solo di una parte dei dati acquisiti, per poi emetterne altri sulla base di dati già acquisiti o sulla base di una valutazione diversa dei dati già utilizzati con il primo avviso. Detto accertamento è esperibile solo ai fini delle imposte sul reddito (art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973) e dell'IVA (art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972) e alle seguenti condizioni: – che siano sopravvenuti nuovi elementi, relativi al periodo di imposta accertato in precedenza, i quali non erano conosciuti o conoscibili dall'Amministrazione finanziaria al momento dell'emissione del precedente avviso di accertamento; – che ciò avvenga entro gli stessi termini previsti per l'esercizio ordinario dell'attività di controllo. Dunque, il presupposto per l'esercizio del potere di integrazione e modificazione è dato dalla «sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi». La norma, in forza di quanto prescritto dagli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972, ammette la riemissione di un nuovo avviso di accertamento, subordinandolo ad un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi – nuovi e sopravvenuti – che se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa valutazione reddituale. Tale formula, sinteticamente, esprime in maniera chiara che l'ufficio accertatore non può addivenire ad un nuovo atto sulla base di una semplice riconsiderazione di quanto era già noto al momento dell'emanazione del primo avviso. La reiterazione è possibile, infatti, solo nell'ipotesi in cui si sia verificato un ampliamento della conoscenza sulla situazione di fatto, attraverso elementi che, se conosciuti prima, avrebbero portato ad una diversa e maggiore valutazione dell'imponibile. La norma esige tanto la presenza di elementi non apprezzati nel precedente avviso quanto l'acquisizione della loro conoscenza in un momento successivo (Cass. V, n. 26191/2018; Comm. trib. regionale Lombardia (Milano), sez. V, 30 gennaio 2017; Cass. V, n. 8029/2013; Cass. V, n. 10583/2011). Le indicazioni fornite con la C.M. n. 7/1496 del 30 aprile 1977 affermano che, al verificarsi di tali fatti – sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi –, «l'Ufficio deve notificare un altro avviso nel quale deve specificare, a pena di nullità, i fatti in questione ed il modo in cui ne è venuto a conoscenza, curando in modo particolare di porre in rilievo che trattasi di fatti che erano sconosciuti all'Ufficio (e tali debbono effettivamente essere) alla data del primo accertamento o dei precedenti accertamenti integrativi. Gli elementi nuovi debbono pur sempre riguardare fatti rientranti nel periodo d'imposta in considerazione e perciò necessariamente anteriori al primo avviso di accertamento, di modo che, nella realtà, novità e sopravvenienza sono tutt'uno e concernenti la conoscenza, da parte dell'Ufficio, di fatti storicamente vecchi». Le istruzioni allora diramate – che pur se datate sono da ritenere tuttora valide – proseguono affermando che i fatti sono nuovi «perché venuti a conoscenza dell'Ufficio – e, quindi, non direttamente rilevabili dagli elementi contenuti nella dichiarazione o negli atti o fatti che hanno dato luogo all'accertamento d'ufficio – solo successivamente alla data dell'accertamento di cui sono integrativi, pur riguardando epoca anteriore e, precisamente, circostanze e accadimenti verificatasi nel periodo di imposta cui l'accertamento si riferisce». Il nuovo avviso deve indicare, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio. Dal punto di vista formale, l'accertamento integrativo deve avere un contenuto completo e, quindi, deve sottostare anche alle prescrizioni dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 (indicazione degli elementi o dei cespiti che sono alla base del nuovo accertamento, del nuovo imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta derivata). Le indicazioni specificatamente previste per gli accertamenti integrativi debbono risultare dalla motivazione dell'atto, che è lo strumento attraverso il quale si descrive l'insieme delle argomentazioni su cui si fonda la pretesa dell'ufficio al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto su cui gli atti medesimi si fondano, informando il destinatario dell'atto sulle ragioni di un provvedimento autoritativo, suscettibile di incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario stesso (Cass. V, n. 21237/2017; Cass. V, n. 18065/2010). Giova rilevare, infine, per completezza di esposizione, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, così come prescritto a pena di nullità dall'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (Cass. V, n. 27543/2018). |