Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento per redditi da lavoro autonomo del professionistaInquadramentoIl terzo comma dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 estende la tipologia accertativa relative alle imprese, di cui al suo primo comma, anche al reddito di lavoro autonomo. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Ricorso n. ... / ... MEMORIA DI COSTITUZIONE PER L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ... , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. ... , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'Avv. ... , -opposta- CONTRO il Sig. ... , nato a ... ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... , alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende. -opponente- FATTO In data ... . l'opponente, esercente la professione di architetto, presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. ... (per IRPEF anno ... ), notificato il ... . ed emesso a seguito di rettifica, con il metodo induttivo, ex art. 39, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600/1973, del reddito da lavoro autonomo. In seno a tale ricorso, il Sig. ... asseriva che l'Ufficio aveva illegittimamente fatto ricorso allo strumento dell'accertamento induttivo sulla base di un unico elemento, certamente non grave, quale un isolato episodio di sottofatturazione. Il ricorrente, dunque, con il citato ricorso chiedeva: a) in via preliminare, disporsi la sospensione dell'impugnato provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale b) nel merito, dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. ... , notificato il ... ; c) condannarsi l'Ufficio al pagamento delle spese processuali. Pertanto, con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado a totale infondatezza del proposto ricorso poiché ... . Tanto ritenuto, CHIEDE all'Ill.ma Corte di giustizia tributaria adita di dichiarare l'inammissibilità e/o l l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. ... , alla stregua dei motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Si depositano i seguenti documenti: 1. ... ; 2. ... ; 3. ... ; 4. ... . (eventuale) Istanza di partecipazione all’udienza attraverso collegamento da remoto Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituto dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, si formula Istanza per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto. «» Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ….. e/o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ….. Luogo, data Firma del difensore CommentoIl comma 3 dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 estende la tipologia accertativa relative alle imprese, di cui al suo primo comma, anche al reddito di lavoro autonomo, essendo identico il presupposto: la tenuta delle scritture contabili. Si ricorda a tal riguardo che il primo comma della disposizione normativa in esame prevede che - per i redditi d'impresa delle persone fisiche – l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni (cioè se non sono state correttamente applicate le disposizioni sul reddito di impresa); c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del comma 1 dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli artt. 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio (cioè se la dichiarazione contenga dati incompleti, falsi o inesatti, risultanti in modo certo e diretto dai verbali redatti in occasione della comparizione del contribuente presso gli uffici, o dal questionario redatto dal contribuente su richiesta dell'Ufficio, o dai documenti esibiti in tale occasione, o dalle dichiarazioni di atri soggetti, o dai verbali relativi alle ispezioni presso altri soggetti); d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. Il secondo comma, invece, prevede testualmente che, in deroga alle disposizioni del comma precedente (e quindi in deroga alle scritture contabili tenute), l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lett. d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione; b) (lettera abrogata); c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lett. d) del comma 1 dell'art. 14 del presente decreto; d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, comma 1, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51, comma 2, numeri 3) e 4), del d.P.R. n. 633/1972; d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. A fronte del ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà, quale atto difensivo, la memoria di costituzione, all’interno della quale potrà formulare, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituito dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, istanza per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto. |