Ricorso contro l'avviso di accertamento in materia di redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata

Nicola Graziano

Inquadramento

L'art. 17, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l'imposta sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente» si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Formula

ON. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO GIURISDIZIONALE CON ISTANZA DI RECLAMO E MEDIAZIONE

(e contestuale)

ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., presso lo studio dell'Avv. .... (C.F. ....), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto,

PROPONE RICORSO 1

avverso l'avviso di accertamento – di maggior imponibile – notificato il ....,

NEI CONFRONTI

dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in .... ( ....), alla via ...., n. ....

FATTO

L'Ufficio notificava al ricorrente, in data ...., avviso di accertamento di maggior imponibile, in quanto aveva rilevato reddito da lavoro dipendente inferiore a quanto certificato dal datore di lavoro nel modello 770 per l'anno di imposta 2016. Precisamente, dal raffronto del CUD e la dichiarazione presentata risultava una differenza di € ...., somma che, per l'Ufficio, l'odierno ricorrente avrebbe sottratto dal reddito soggetto a tassazione ordinaria.

L'odierno ricorrente propone opposizione avverso il predetto avviso di accertamento per i motivi di seguito esplicitati.

DIRITTO

La differenza di € .... era afferente a prestazioni lavorative svolte nel 2015, come si evince dalla documentazione che si produce.

Detti emolumenti, pertanto, vanno assoggettati a tassazione separata e non a tassazione ordinaria.

L'avviso di accertamento notificato è, pertanto, palesemente illegittimo.

Per quanto espresso, così si

CONCLUDE

Piaccia all'On.le Corte di giustizia tributaria di primo grado, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e per i motivi esposti:

– dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. ...., notificato il ....;

– condannare l'Ufficio resistente al pagamento delle spese processuali.

ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA

Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, che il presente ricorso venga discusso in pubblica udienza.

Costituendosi in giudizio il ricorrente deposita:

1) copia dell'avviso di accertamento notificato il ....;

2) ....

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nel caso qui in giudizio sussistono i presupposti per la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Più in dettaglio:

il fumus boni iuris (esistenza dei fondati motivi) si confida emerga con sufficiente chiarezza dalla lettura del ricorso;

il periculum in mora (danno grave ed irreparabile per il contribuente) deriva da .....

Pertanto,

CHIEDE

che l'On. Corte di giustizia tributaria adita Voglia disporre la sospensione dell'impugnato provvedimento e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € ...., ragion per cui è dovuto un contributo unificato nella misura di € .....

Dichiara, altresì, di voler ricevere le comunicazioni inerenti il procedimento presso il proprio numero di fax ( ....) o indirizzo di posta elettronica certificata ( ....).

La presente copia, di cui si attesta la conformità all'originale notificato all'Agenzia delle Entrate di ...., sarà depositata presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di .... completa con gli allegati, tenuto conto dell'istanza ex art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, appresso formulata.

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

ISTANZA

ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

Il sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., ed elettivamente domiciliato in .... ( ....), alla via ...., ...., come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso, sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.

Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

– Studio ...., sito in .... ( ....), alla via ...., ....;

– P.E.C. ....;

– telefono ....;

– fax ....;

– posta elettronica ordinaria: .... .....

Con osservanza.

Luogo e data ....

Firma Difensore ....

PROCURA SPECIALE

Il Sig. ...., nato a .... ( ....) il ...., C.F. ...., residente in .... ( ....), alla via ...., ...., delega a rappresentarlo e a difenderlo – nel procedimento da attivare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di ...., in ogni sua fase, stato e grado, l'Avv. ...., conferendogli con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire, ed elegge domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso il suo studio sito in .... ( ....), alla via ...., .....

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data ....

Firma Mandante ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado  competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

Commento

L'art. 17, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede che l'imposta sugli «emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente» si applichi separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta.

Per «emolumenti arretrati» devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrisposte per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti.

Il citato art. 17, comma 1, lett. b) indica tassativamente le condizioni in presenza delle quali i redditi di lavoro dipendente, tardivamente corrisposti, possono fruire del particolare regime della tassazione separata. Ciò al fine di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema della progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente, ledendo il fondamentale principio della capacità contributiva.

Ai sensi della norma richiamata, sono soggetti a tassazione separata «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti ...».

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 151 del 13 dicembre 2017, ribadendo concetti già espressi con la Circolare n. 23 del 5 febbraio 1997 e con la risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000, ha precisato che le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della particolare modalità di tassazione sono di due tipi:

1. quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;

2. quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti, entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Per l'applicabilità del regime della tassazione separata agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente sono quindi richieste specifiche condizioni, oltre al pagamento delle somme in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del diritto alla percezione.

Qualora ricorra una delle cause giuridiche, di cui al punto 1, non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico. In tali ipotesi, affinché possa applicarsi la tassazione separata, è sufficiente che gli emolumenti siano riferibili ad anni precedenti.

Con riferimento alle oggettive situazioni di fatto, di cui al punto 2, invece, deve essere effettuata un'indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, per valutare se tale ritardo sia o meno fisiologico; qualora tale ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata. In proposito, è stato ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle Entrate:

a) che il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate;

b) (per contro) che, qualora nel medesimo periodo di imposta siano erogati eccezionalmente arretrati relativi a più anni, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse a tassazione separata.

Ciò risulta in linea con la ratio, sopra evidenziata, posta alla base della tassazione separata, tesa ad evitare che, nei casi di redditi riferiti a più annualità e percepiti in ritardo per cause indipendenti dalla volontà delle parti, il sistema di progressività delle aliquote determini un pregiudizio per il contribuente per vicende, a lui non imputabili, che alterano la periodicità dei pagamenti.

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