Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione contro l'avviso di accertamento per erronea determinazione della plusvalenza tassabile nell'ipotesi di cessione di immobile.

Nicola Graziano

Inquadramento

Per la tassazione delle plusvalenze realizzate con il trasferimento di immobili la norme di riferimento sono rappresentate dall'art. 67, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dall'art. 68, comma 1, del medesimo testo normativo.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Ricorso n. ... / ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ... , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. ... , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'Avv. ... ,

-opposta-

CONTRO

il Sig. ... , nato a ( ... ) il ... , C.F. ... , residente in ... ( ... ), alla via ... , ... , ed elettivamente domiciliato in ... ( ... ), alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che lo rappresenta e difende.

-opponente-

FATTO

In data ... . l'opponente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. ... , notificato - il ... - ai fini del recupero degli importi riguardanti la tassazione della plusvalenza realizzata con la vendita - avvenuta il ... a rogito del notaio ... - dell'immobile sito in ... ( ... ), alla via ... ., ... , identificato in catasto con i seguenti dati ... .

L'opponente ha contestato l'assunto dell'Agenzia delle Entrate asserendo che l'unità immobiliare oggetto di cessione è stata per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione adibita a sua abitazione principale, con conseguente esonero da tassazione.

Il ricorrente ha concluso, pertanto, per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento n. ... , notificato il ... , e per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.ma Corte di giustizia tributaria di primo grado la totale infondatezza del proposto ricorso poiché ... ,

CHIEDE

all'Ill.ma Corte di giustizia tributaria adita di dichiarare l'inammissibilità e/o l l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. ... , alla stregua dei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ... ;

2. ... ;

3. ... ;

4. ... .

(eventuale)

Istanza di partecipazione all’udienza attraverso collegamento da remoto

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituto dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, si formula

Istanza

per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto.

«»

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ____________. e/o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ____________.

Luogo e data, ____________

Firma Difensore __________________

Commento

Per la tassazione delle plusvalenze realizzate con il trasferimento di immobili la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il quale, al comma 1, lettera b), stabilisce "che sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, [...]. le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante".

La plusvalenza da cessione di immobili è soggetta, dunque, per chi la realizza, a tassazione. La plusvalenza da cessione di immobili è tassata solo se derivante da un mero fine speculativo. Affinché si realizzi l'ipotesi di una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 è necessario, invero, che:

si tratti di immobili ceduti a titolo oneroso prima di cinque anni dal momento dell'acquisto o della costruzione;

non si tratti di beni acquisiti per successione;

non si tratti di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

L'art. 37, comma 38 del d.l. n. 223/2006 ha modificato la disposizione normativa in esame, la quale, nella sua attuale formulazione, assoggetta a tassazione anche le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di beni immobili ricevuti per donazione, con la precisazione che, in tale ipotesi, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Nel caso di immobili costruiti, per il computo del quinquennio utile per evitare la tassazione è necessario individuare il momento iniziale del possesso. L'Amministrazione Finanziaria con la R.M. 231/E/2008 ha precisato che, in caso di fabbricati in costruzione, il decorso del periodo quinquennale agli effetti del citato art. 67 decorra dal momento in cui l'immobile è stato realizzato. Tale momento coincide con quello in cui l'immobile è idoneo ad espletare la sua funzione ovvero ad essere destinato al consumo.

Il successivo art. 68 precisa che "le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 67, e quindi anche quelle in esame, sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante".

La plusvalenza da cessione di immobili confluisce nel reddito complessivo e si cumula agli altri redditi imponibili IRPEF (redditi da lavoro dipendente, pensione, etc.).

La plusvalenza deve essere tassata secondo le aliquote previste per i vari scaglioni di reddito IRPEF.

Tuttavia, al momento della cessione, in sede di atto notarile, alla plusvalenza da cessione di immobili può essere applicata un'imposta sostitutiva del 20%. Questo tipo di tassazione è alternativo alla tassazione ordinaria IRPEF indicata sopra.

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