Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione contro l'avviso di accertamento IRES per errore di valutazione nelle componenti di reddito

Nicola Graziano

Inquadramento

La base imponibile IRES deve essere determinata sulla base dell'utile o della perdita che risulta dal conto economico. Una volta apportato all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e/o diminuzione previste dal TUIR, al risultato ottenuto saranno sottratte, se esistenti, le perdite fiscali degli anni precedenti, ottenendo così la base imponibile IRES.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Ricorso n. ... / ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE

PER

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di ... , con sede in ... ( ... ), alla via ... , ... , C.F. ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. ... , con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona dell'Avv. ... ,

-opposta-

CONTRO

L'ente ... , con sede legale in ... ( ... ), alla via ... ., P.IVA ... , in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ... , elettivamente domiciliata in ... ( ... ), alla via ... , ... , presso lo studio dell'Avv. ... , che la rappresenta e difende

-opponente-

FATTO

In data ... l'opponente presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n. ... , emesso al fine del recupero di maggiore IRES per € ... per l'anno di imposta ... , in considerazione del rilievo di minori componenti negativi deducibili rispetto a quelle dichiarate.

L'opponente, in particolare, ritiene non fondato l'assunto dell'Ufficio concernente l'intervenuta violazioni - nel caso di specie - della normativa fiscale in merito al trattamento degli ammortamenti relativi ad alcuni beni immateriali (quali ... ), e ciò in quanto, a suo avviso, ... .

La ricorrente ha concluso, pertanto, per la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento n. ... , notificato il ... , e per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Con il presente atto, l'Agenzia delle Entrate, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intende sottoporre all'attenzione dell'Ill.ma Corte Tributaria la totale infondatezza del proposto ricorso poiché ... .

Tano ritenuto,

CHIEDE

all'Ill.ma Corte Tributaria adita di dichiarare l'inammissibilità e/o l l'infondatezza del ricorso proposto dalla società ... , alla stregua dei motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ... ;

2. ... ;

3. ... ;

4. ... .

(eventuale)

Istanza di partecipazione all’udienza attraverso collegamento da remoto

Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e successivamente sostituto dall’articolo 135, comma 2, del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, si formula

Istanza

per la partecipazione all’udienza di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 a distanza, mediante collegamento audiovisivo da remoto.

«»

Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il procedimento presso il seguente numero di fax ____________. e/o presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ____________.

Luogo e data, ____________

Firma Difensore __________________

Commento

L'art. 83 del TUIR, rubricato "Determinazione del reddito complessivo", al comma 1 stabilisce che “il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 4, comma 7-ter del d.lgs. n. 38/2005, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'art. 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”.

Tale disposizione sancisce quindi il c.d. principio di derivazione, ossia il principio secondo il quale la base imponibile IRES deve essere determinata sulla base dell'utile o della perdita che risulta dal conto economico. Una volta apportato all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento e/o diminuzione previste dal TUIR, al risultato ottenuto saranno sottratte, se esistenti, le perdite fiscali degli anni precedenti, ottenendo così la base imponibile IRES.

La formula è la seguente:

componenti positivi di reddito di competenza - (meno) componenti negativi di reddito di competenza)

+ (più)

variazioni in aumento previste dal TUIR

- (meno)

variazioni in diminuzione previste dal TUIR

- (meno)

perdite fiscali di esercizi precedenti.

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