Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento in materia di IRAPInquadramentoIn attuazione della legge delega n. 662/1996, con d.lgs. n. 446/1997, è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): è un'imposta locale che si applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Trattasi di un “tributo regionale proprio derivato”, poiché, per un verso, è introdotta nell'ordinamento tributario dalla citata normativa statale che continua a disciplinare tutti i suoi elementi strutturali (quali, ad esempio, soggetti passivi, base imponibile, aliquote massime) ed a circoscrivere con precisione gli ambiti di intervento del legislatore regionale; per altro verso, i soggetti attivi del tributo sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai quali sono pertanto riconosciute ampie facoltà in materia di IRAP dall'art. 5 del d.lgs. n. 68/2011, il quale, in attuazione della legge delega n. 42/2009, in materia di federalismo fiscale, prevede che, a decorrere dal 2013, le regioni possono ridurre, con propria legge, le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle e possono disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'imposta è riscossa tramite autoliquidazione secondo la stessa disciplina applicabile per le imposte sui redditi. La base imponibile per i soggetti esercenti attività industriali e commerciali è sostanzialmente determinata dall'utile d'esercizio aumentato degli interessi passivi derivanti da operazioni di finanziamento e del costo del lavoro secondo quanto normativamente precisato e con la previsione di specifici importi forfetari ammessi in deduzione. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... SEZIONE N. .... R.G.R. n. .... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente .... 2 in persona di .... nato a .... il .... C.F. .... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce di questo ricorso dall'Avv. .... nato a .... il .... .... con studio in .... alla via .... n. ...., CAP .... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. .... nato a .... il .... .... – in qualità di ....) PREMESSO – che in data .... all'Ente è stato notificato da .... il ricorso avverso l'atto ...., avente ad oggetto: .... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro .... elettivamente domiciliato presso lo studio di .... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE – a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: 1) sul piano formale (censura sub 1) violazione e falsa violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 d.lgs. n. 446/1997), assumendo erroneamente che nel caso di specie difetti il presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive . 2) sul piano formale-procedimentale (censura sub 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7 l. n. 212/2000 a causa dell'omesso esame delle osservazioni presentate. – con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di requisiti formali-procedimentali ed elementi sostanziali dell'atto tributario impugnato. Quanto alla prima censura, si rileva infatti come, posto che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di esercizio del diritto di deduzione dei costi dalla base imponibile dell'IRAP spetta al contribuente, nessuna idonea prova risulta al riguardo fornita, con conseguenza correttezza dell'operato dell'ufficio in ordine all'an ed al quantum debeatur. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che per giurisprudenza pacifica l'avviso di accertamento in materia di IRAP silente sulle osservazioni rese dal contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 7 l. n. 212/2000 integra una mera irregolarità che non inficia la validità dell'atto impositivo stesso. Quanto, infine, alla censure in tema di deroghe all’indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro, non si contesta il dato normativo per cui l’art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 446/97 ha introdotto sgravi fiscali diretti a ridurre la base imponibile dell’IRAP in presenza di personale dipendente impegnato a tempo indeterminato, derogando al principio generale dell’indeducibilità del costo del lavoro. Tuttavia, la norma non trova applicazione nel caso, quale quello di specie, di soggetti in concessione ed a tariffa, sicché, dovendosi anche alla stregua di recente giurisprudenza di merito (CTR Friuli-Venezia-Giulia sentenza del 24/02/2020 n. 34/1) qualificare la prestazione de qua come concessione anziché appalto come, sottolineando la presenza del rischio assunto dalla parte privata, non possono riconoscersi le ragioni della odierna parte ricorrente in conformità a quanto statuito dal giudice di legittimità (cfr. Cassazione n. 29648/19). La doglianza pertanto è infondata. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere: – in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; – rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza 3 . Si depositano i seguenti atti: ..... Luogo e data .... Firma .... [1] Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Commissione (ora Corte di giustizia tributaria), o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. [2] Si intende per ente resistente: Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune. [3] In tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992. CommentoPosto che l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di esercizio del diritto di detrazione dell'Iva e del diritto di deduzione dei costi dalla base imponibile dell'IRAP spetta al contribuente, a tal fine occorre, in caso di somministrazione di lavoro, che il contribuente provi la regolarità della somministrazione (Cass. V, n. 18808/2017). Un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione (Cass. VI, n. 20799/2017: nella specie la Corte ha ritenuto che, trattandosi di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all'emissione dell'atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell'atto). L'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente l. n. 212/2000, ex art. 12, comma 7, è valido, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Cass. V, n. 1778/2019 con specifico riferimento ad un avviso di accertamento emesso a seguito di attività di verifica fiscale svolta dai funzionari della Guardia di Finanza e nel quale essi procedevano a rettificare le imponibili afferenti ad IRES, IVA e IRAP). |