Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento in materia di IRAP da parte dell'avvocatoInquadramentoPresupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta. Il tributo si applica agli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, agli enti non commerciali privati nonché alle amministrazioni ed enti pubblici. L'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 indica come presupposto oggettivo dell'Irap l'abituale esercizio dell'attività autonomamente organizzata, volta alla produzione, scambio o prestazione di beni o servizi; mentre il successivo art. 3 del medesimo decreto indica, dal punto di vista soggettivo, tutti i soggetti passivi dell'Irap, tra i quali si affermano le persone fisiche esercenti arti o professioni di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 917/1986. Sempre con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 446/1997- il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente ... in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: - violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997), sotto due complementari profili: difetto del requisito dell'autonoma organizzazione ed insufficiente dimostrazione dei suoi indici presuntivi. - con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di presupposti formali-procedimentali ed elementi sostanziali dell'atto tributario impugnato. Quanto alla prima censura, si rileva infatti come Il professionista che, come l'attuale ricorrente, si avvale di una struttura organizzata esterna dal lavoro autonomo, cioè dell'insieme di fattori che sono in grado di creare un valore aggiunto rispetto alla propria attività intellettuale supportata da strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how risulta essere il soggetto passivo parlando in termini di Irap. Infatti l'attività professionale è presupposto di detta imposta nel caso, quale quello di specie, in cui si tratti di un'attività autonomamente organizzata il cui unico responsabile sia il soggetto contribuente che svolga l'attività lavorativa senza avvalersi di strutture organizzate esterne riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, con conseguenza correttezza dell'operato dell'ufficio in ordine all'an ed al quantum debeatur. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che per giurisprudenza pacifica (in termini, Cass. VI, n. 16623/2018) il legale di uno studio associato il quale esercita una parte della propria attività esternamente e indipendentemente, ovvero non avvalendosi della organizzazione dello studio, per evitare il pagamento dell'Irap su tale ultima porzione di attività, è tenuto a dimostrare l'estraneità della stessa a quella dello studio, circostanza quest'ultima non utilmente acquisita a cura del ricorrente né in sede procedimentale né in sede processuale. Dunque, in caso di svolgimento della professione forense in forma assodata e individuale, per la prima attività si applica indubbiamente l'Irap, in quanto il legale si avvale di una struttura organizzata con competenza e mezzi altrui; egualmente in caso di svolgimento individuale della professione, l'imposta si versa, salvo che il contribuente dimostri – come non verificatosi nel caso de quo - di non avvalersi dell'altrui competenza. La doglianza pertanto è infondata. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... Luogo e data ... Firma ... [1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Commissione (ora Corte di giustizia tributaria), o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoIn tema di IRAP, il presupposto dell'"autonoma organizzazione", richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 , ricorre quando il professionista responsabile dell'organizzazione si avvalga, pur senza un formale rapporto di associazione, della collaborazione di un altro professionista (anche legato da vincoli familiari, quale il coniuge o i figli), stante il presumibile intento di giovarsi delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. L'avvocato che si avvale della collaborazione non occasionale della moglie anch'essa legale, deve versare necessariamente l'Irap (Cass. VI, n. 10998/2018 che ha accolto il ricorso dell'Ufficio contro una decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado Emilia-Romagna che aveva ritenuto, invece, insussistente il requisito della autonoma organizzazione, nonostante il contribuente esercente la professione di avvocato si fosse avvalso di lavoro altrui nella forma di collaborazioni non occasionali e per prestazioni afferenti all'esercizio della propria attività). In tema d'IRAP, il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un'associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all'applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall'adesione alla detta associazione (Cass. VI, n. 24088/2016). |