Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento in materia di IRAP da parte dell'ingegnere

Carlo Buonauro

Inquadramento

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta.

Il tributo si applica agli esercenti attività d'impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, agli enti non commerciali privati nonché alle amministrazioni ed enti pubblici.

L'art. 2 del d.lg. n. 446/1997 indica come presupposto oggettivo dell'Irap l'abituale esercizio dell'attività autonomamente organizzata, volta alla produzione, scambio o prestazione di beni o servizi; mentre il successivo articolo 3 del medesimo decreto indica, dal punto di vista soggettivo, tutti i soggetti passivi dell'Irap, tra i quali si affermano le persone fisiche esercenti arti o professioni di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 917/1986.

Sempre con riguardo al presupposto dell'Irap, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità:

- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2 e 3 d.lgs., n. 446/1997), sotto due complementari profili: difetto del requisito dell'autonoma organizzazione ed insufficiente dimostrazione dei suoi indici presuntivi.

- con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di presupposti formali-procedimentali ed elementi sostanziali dell'atto tributario impugnato.

Quanto alla prima censura, si rileva infatti come il professionista che, come l'attuale ricorrente, si avvale di una struttura organizzata esterna dal lavoro autonomo, cioè dell'insieme di fattori che sono in grado di creare un valore aggiunto rispetto alla propria attività intellettuale supportata da strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how risulta essere il soggetto passivo parlando in termini di Irap. Infatti l'attività professionale è presupposto di detta imposta nel caso, quale quello di specie, in cui si tratti di un'attività autonomamente organizzata il cui unico responsabile sia il soggetto contribuente che svolga l'attività lavorativa avvalendosi di strutture organizzate esterne riferibili alla propria responsabilità ed interesse, con conseguenza correttezza dell'operato dell'ufficio in ordine all'an ed al quantum debeatur. In particolare –come univocamente emerge dalla documentazione allegata alla presente memoria – l'ufficio ha correttamente motivato e dimostrato che l'attività di ingegnere esercitata con l'utilizzo di beni strumentali superiori al minimo ed il contesto organizzativo in cui è svolta (la presenza di valori elevati di spese e di compensi erogati a terzi nonché uno studio in struttura organizzativa con altri professionisti, non associati), rappresentano un rapporto organizzativo che non può essere considerato minimale con la conseguente soggettività passiva ai fini Irap.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'Ufficio ha correttamente individuato e motivato con chiarezza la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti che le Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 9451/2016) hanno espresso con riferimento all'utilizzo di terzi, a tenore dei quali, in ipotesi di professione di ingegnere, si determina la ricorrenza del presupposto impositivo ai fini I.R.A.P.: dai documenti allegati emerge che l'odierna parte ricorrente utilizza massicciamente l'attività di terzi (non importa se in base a rapporto di lavoro dipendente o in base a rapporto di lavoro autonomo), circostanza che possiede attitudine ad integrare il requisito della autonoma organizzazione qualora, come nella specie, sia significativo di una sistematica collaborazione idonea ad incrementare in misura apprezzabile la capacità produttiva e reddituale del contribuente, per cui correttamente è stato assoggettato all'imposta I.R.A.P. l'ingegnere-odierno ricorrente che ha dichiarato spese per compensi a terzi per l'esercizio della professione in percentuale significativa rispetto ai complessivi compensi percepiti.

La doglianza pertanto è infondata.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ...

Luogo e data ...

Firma ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte di giustizia tributaria, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

L'attività di ingegnere esercitata con l'utilizzo di beni strumentali superiori al minimo (la presenza di valori elevati di spese e di compensi erogati a terzi nonché uno studio in struttura organizzativa con altri professionisti, non associati), rappresentano un rapporto organizzativo che non può essere considerato minimale con la conseguente soggettività passiva ai fini Irap.

Un ingegnere che esercita la propria professione non esclusivamente per un unico committente, utilizzando diffusamente l'opera di collaboratori o dipendenti e servendosi di una minima dotazione di beni strumentali, non è soggetto ad Irap.

L'esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie, ingegnere civile) è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio. Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. V, 24058/2009).

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