Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo emesso per cd. frode carosello

Carlo Buonauro

Inquadramento

Le fattispecie riconducibili alle cd. "frodi carosello" sono caratterizzate dal fatto che la merce acquistata dal contribuente che esercita il diritto alla detrazione IVA proviene in realtà da soggetto diverso da quello interposto o cd. "fantasma" che ha emesso la fattura incassando l'IVA ed omettendo poi di versarla all'Erario. In esse è del tutto irrilevante la prova della regolarità della documentazione contabile della società contribuente e la mera dimostrazione che la merce sia stata effettivamente consegnata o che sia stato effettivamente versato il corrispettivo, trattandosi di circostanze non concludenti: la prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente; la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode.

Il meccanismo delle cd. frodi carosello, in particolare, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza anche penale (Cass. pen. III, n. 18924/2017), una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità:

1) Assente, insufficiente e contraddittoria motivazione: la motivazione dell'atto impositivo emesso per cd. frode carosello non si può limitare, come nella specie secondo l'avversata prospettazione di parte ricorrente, a indicazioni generiche, né omettere la considerazione degli argomenti contrari. Risulterebbe quindi non adempiuto l'onere da parte dell'Ufficio di provare, anche in via indiziaria, non solo l'inesistenza del fornitore, ma anche, sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza ed alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione di imposta

2) Insussistenza dei presupposti della contestata pretesa impositiva: si deduce l'illegittimo dell'atto impugnato, avendo il contribuente, a suo dire, fornito la prova del diritto a vedersi riconosciuta la buona fede della propria condotta.

- con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di motivazione dell'atto impositivo emesso per cd. frode carosello: premesso infatti che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. "frode carosello", deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente e la connivenza da parte del cessionario, questo Ufficio, come emerge univocamente dalla documentazione allegata alla presente memoria, ha in maniera puntuale indicato gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni. Pertanto, osta al riconoscimento dell'asserito diritto alla detrazione in favore del cessionario non solo la prova del coinvolgimento dello stesso nella frode fiscale, ma anche quella della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso, volto all'evasione fiscale, che deve ritenersi sussistente ove il cessionario, come nella specie, pur (addivenendo alla prospettazione di parte ricorrente) essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo a tal fine anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.

Quanto alla seconda censura, n linea con la consolidata giurisprudenza sul punto (cfr., da ultimo ed in termini, Cass. VI, n. 16469/2018), nell'ipotesi di frodi carosello, la prova della buona fede del cessionario non può essere fondata, come erroneamente ritiene parte ricorrente, sulla sola mancanza di un beneficio economico concreto derivante allo stesso per essere le operazioni commerciali effettuate a prezzi di mercato, trattandosi di elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode.

La doglianza pertanto va respinta.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ...

Luogo e data ...

Firma ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Commissione (ora Corte di giustizia tributaria), o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti la cd. “frode carosello”, deve provare, anche a mezzo di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente (la sua natura di “cartiera”, l'inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA) e la connivenza da parte del cessionario, indicando gli elementi oggettivi che, tenuto conto delle concrete circostanze, avrebbero dovuto indurre un normale operatore a sospettare dell'irregolarità delle operazioni, mentre spetta al contribuente, che ha portato in detrazione l'IVA, la prova contraria di aver concluso realmente l'operazione con il cedente o di essersi trovato nella situazione di oggettiva impossibilità, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni, non essendo a tal fine sufficiente la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti (Cass. VI, n. 17818/2016).

In tema di IVA, nell'ipotesi di frodi carosello, la prova della buona fede del cessionario non può essere fondata sulla sola mancanza di un beneficio economico concreto derivante allo stesso per essere le operazioni commerciali effettuate a prezzi di mercato, trattandosi di elemento esterno alla fattispecie tipica, inidoneo a dimostrare l'estraneità alla frode (Cass. VI, n. 16569/2018).

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