Ricorso contro l'atto impositivo volto a far valere una causa di esenzione IVA (art. 10 d.P.R. n. 633/1972)InquadramentoL'art. 10 d.P.R. n. 633/1972, nella versione da ultimo modificata per effetto del d.lgs. n. 117/2017, elenca le diverse ipotesi (fino a 27-sexies) di operazioni in regime di esenzione IVA, per ragioni sociali ovvero per ragioni di equilibrio della tassazione. Si tratta di operazioni che non comportano il sorgere del debito d'imposta, ma, come avviene per le altre operazioni IVA imponibili e non imponibili, determinano il campo di applicazione della normativa di riferimento, comportando l'effettuazione di determinati adempimenti di carattere formale (fatturazione; annotazione nei registri; l'indicazione delle operazioni esenti IVA ex art. 10 in dichiarazione IVA; ecc.). In tal senso vanno distinte dalle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, che non hanno alcuna rilevanza ai fini degli obblighi formali e sostanziali previsti dal d.P.R. n. 633/1972. Vanno altresì distinte dal diritto alla detrazione, disciplinato dal successivo art. 19, d.P.R. n. 633/1972 con riguardo all'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Per l'ordinamento nazionale occorre a tal fine il duplice requisito per cui, per un verso, gli acquisti di beni e servizi si riferiscano alle operazioni che saranno poi effettuate; per altro verso la contemporanea inerenza del costo con l'attività d'impresa, arte o professione svolta dal soggetto passivo. La detrazione, unitamente al meccanismo della rivalsa, realizza la neutralità dell'imposta e, per tale motivo, la giurisprudenza europea la ritiene non limitabile, quanto meno in linea di principio. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., CAP .... (oppure: della società .... con sede in ...., via ...., P.IVA o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C. .... o n. fax .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI 1) violazione del d.P.R. n. 633/1972, art. 10, nn. ...., per aver l'Ufficio ritenuto che non fossero esenti dall'IVA le prestazioni rilevate nell'atto impositivo, benché caratterizzate dai requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. Giova sul punto ricordare che, quanto al caso di specie, nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, l'esenzione IVA deve essere accordata se i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa comunitaria siano soddisfatti, anche se certi requisiti formali siano stati omessi, salvo si tratti di casi di frode (ciò che non ricorre nel caso in esame). Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: ..... Ai sensi dell'art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Firma .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoLe operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere stabilite sulla base dell'attività effettivamente svolta dall'impresa e non è sufficiente che sull'oggetto sociale ci sia indicata il tipo di attività (Cass. V, n. 4613/2016). Posto che in sede di motivi di ricorso occorre evidentemente sviluppare le argomentazioni maggiormente in linea con la tipologia di esenzione invocata, appare utile in questa sede offrire talune indicazioni con riguardo alle operazioni esenti maggiormente presenti nella correlato panorama giurisprudenziale. In tal senso occore, ad esempio, chiarire che, in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18 del d.P.R. n. 633/1972, secondo una linea ermeneutica estensibile anche alle altre ipotesi di esenzione ivi contemplate, deve essere interpretata in senso restrittivo, conformemente alla giurisprudenza unionale (CGCE, 20 novembre 2003, C-212/01), costituendo una deroga al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso dal soggetto passivo (Cass. V, n. 25440/2018). Del pari, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633/1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell'ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto, né osta all'operatività dell'esenzione la natura societaria dell'ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di “organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro” non esclude enti privati che perseguano fini di lucro. (Cass. V, n. 12491/2019 con riguardo ad una fattispecie relativa a società “in house” partecipata totalmente da ente locale, avente natura di società commerciale operante in regime di diritto privato). Ancora, la specifica esenzione IVA in favore delle scuole paritarie prevista dall'art. 10, comma 1, n. 20, del d.P.R. n. 633/1972, presuppone il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, secondo le vigenti disposizioni di legge, della finalità educativa della prestazione erogata (Cass. V, n. 7943/2019). Infine, sempre in tema di IVA, il regime di esenzione previsto dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del d.P.R. n. 633/1972, si applica sul presupposto oggettivo che si tratti di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa e su quello soggettivo che il cedente non sia l'impresa costruttrice o esecutrice di lavori di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione ovvero che non svolga in prevalenza attività di intermediazione nel mercato delle vendite immobiliari, atteso che la norma, che trova il proprio fondamento nei principi di cui agli artt. 2 e 42 Cost., ha finalità di carattere sociale, correlate al godimento delle case di abitazione (Cass. V, n. 352/2019). |