Memoria di costituzione nel giudizio contro atti di accertamento degli enti localiInquadramentoL'atto di accertamento degli enti locali deve indicare il presupposto della maggiore imposizione e rendere palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio affinché non possa essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione. La motivazione dell'atto di accertamento non si può limitare a indicazioni generiche sui valori, ma, a pena di nullità, deve indicare a quale presupposto la modifica debba essere associata, così da delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nell'eventuale fase contenziosa e facendo sì che il contribuente possa valutare l'opportunità dell'impugnazione. Perciò la motivazione dell'atto richiede e l'indicazione degli estremi del titolo e della pretesa impositiva e la specificazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano (conf. Cass. n. 25709/2016 e Cass. n. 3861/2002). Tali elementi conoscitivi devono rispettare i principi della tempestività, determinatezza ed intellegibilità così che il contribuente possa espletare un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (conf. Cass. n. 16836/2014 e Cass. n. 21564/2013). FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... SEZIONE N. .... R.G.R. n. .... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente .... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di .... nato a .... il .... C.F. .... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce di questo ricorso dall'Avv. .... nato a .... il .... .... con studio in .... alla via .... n. ...., CAP .... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. .... nato a .... il .... – in qualità di ....) PREMESSO – che in data .... all'Ente è stato notificato da .... il ricorso avverso l'atto ...., avente ad oggetto: .... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro .... elettivamente domiciliato presso lo studio di .... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE – a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: 1) insufficienza motivazionale: l'atto impugnato, secondo l'erronea e non condivisibile prospettazione di part ricorrente, si limiterebbe a contenere indicazioni generiche in violazione degli artt. 7 della l. n. 212/2000 e 3 della l. n. 241/1990, senza specificare i presupposti cui la modifica debba essere associata. 2) Erronea utilizzazione del meccanismo della motivazione per relationem non avendo l'atto impugnato indicato i criteri di valutazione e le ragioni che giustificano una determinata valutazione. – con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di atti di accertamento degli enti locali: l'obbligo di motivazione degli atti impositivi gravante sull'Amministrazione finanziaria locale si ritiene assolto, come nella specie, ove quest'ultima abbia reso compiutamente edotto il soggetto accertato delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della sua pretesa, dando conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alle conclusioni esposte nell'atto. Quanto alla censura sub 2), occorre ricordare il principio di diritto per cui in tema di atti di accertamento degli enti locali, l'obbligo di allegazione agli stessi, ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale (ad esempio, la delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. La doglianza pertanto va respinta. CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: – in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; – rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario). Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ..... Luogo e data .... Firma .... [1] [1]Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoL'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto ed il contribuente la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (Cass. VI, n. 11270/2017). La motivazione di un atto di accertamento degli enti locali ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sull'Amministrazione finanziaria, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri anche meramente astratti, in base ai quali sono stati determinati il tributo e quantificati gli interessi, tanto più che si trattava di pretesa tributaria cristallizzata dal contenuto di una sentenza tributaria il cui contenuto era già noto al contribuente, senza alcuna necessità di esplicitare ulteriori elementi, in quanto il soggetto interessato (per avere partecipato al giudizio) era già in condizione di contestare l'eventuale infondatezza della pretesa erariale, senza poter invocare la violazione di specifici doveri informativi. In tema di motivazione degli avvisi di accertamento degli enti locali, l'obbligo dell'Amministrazione comunale di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 della l. n 212/2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3 della l. n. 241/1990. Ne consegue che all'avviso di accertamento vanno allegati i soli atti aventi contenuto integrativo della motivazione dell'avviso medesimo e che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale, ma non anche gli altri atti cui l'Amministrazione finanziaria faccia comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva. |