Ricorso contro l'avviso di accertamento in materia di ICI (o IMU) per esistenza di un'agevolazione

Carlo Buonauro

Inquadramento

In base al disposto dell'art 13, comma 3, d.l. n. 201/2011 la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato ne possieda altro nello stesso comune adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini della applicazione il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del d.lgs. n. 23/2011; per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 (vincolo diretto); per l'IMU, diversamente dall'ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all'immobile (precisandosi al riguardo che la riduzione si applica solo ai fabbricati soggetti a vincolo diretto, mentre i fabbricati con vincolo indiretto, previsto dall'art. 45 del d.lgs. n. 42/2004, già art. 21 l. n. 1089/1939, sono esclusi dall'agevolazione); per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'applicabilità è subordinata alla sussistenza congiunta di inagibilità o inabitabilità e assenza di utilizzo. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 e la base imponibile, in questo caso, è costituita dal valore dell'area. Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile IMU è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

Infine, giova ricordare che l'imposta è ridotta al 75% per per gli immobili locati a canone concordato di cui alla l. n. 431/1998.

Formula

ALLA CoRTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: della società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes.  ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504/1992, art. 9, e del d.lgs. n. 446/1997, art. 58, comma 2: l'atto impugnato ha erroneamente negato il diritto all'applicazione delle agevolazioni di cui al cit. art. 9, ritenendo ostativo il fatto che il terreno oggetto di controversia sia condotto da una società semplice agricola e non direttamente dal soggetto passivo del tributo. Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 228/2001 e del d.lgs.n. 99/2004 hanno infatti profondamente inciso sulla stessa configurazione del requisito soggettivo per la fruizione dell'agevolazione, il primo, oltre ad individuare la nuova nozione codicistica (art. 2135 c.c.), d'imprenditore agricolo, stabilendo, per quanto qui interessa, che “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola” e, nel caso di società di persone (lett. a), “qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale”; disposizione ora facente parte del d.lgs. n. 99/2004, art. 1, a seguito della disposta abrogazione della l. n. 153/1975, art. 12, nel decreto da ultimo citato, art. 1, che reca la nuova definizione dell'imprenditore agricolo professionale come “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, art. 5, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

2) violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, artt. 3 e 21-septies, nonché della l. n. 212/2000, art. 7 e del d.lgs. n. 23/2011, art. 9: a fronte della documentata spettanza dell'invocata agevolazione l'ufficio si è limitato ad un apodittico ed implicito diniego della stessa, violando l'obbligo motivazionale in assenza di ogni utile riferimento giuridico-fattuale in tal senso, con conseguente illegittimità e doverosa caducazione dell'atto odiernamente impugnato.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Firma ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado   competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

In tema di ICI e nell'ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l'imposta va ridotta al 50% ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. Qualora tali condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall'Ente locale o autocertificabili dal contribuente permangano per l'intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonché per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Lo stato di inagibilità o inabitabilità e, comunque, l'inutilizzazione di fatto per mancanza di funzionalità dell'immobile, che esclude il pagamento dell'ICI in misura integrale, può ritenersi esistente anche se il contribuente non ha presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50% prevista dall'articolo sopracitato del d.lgs. n. 504/1992.

In tema di i.c.i., l'agevolazione di cui all'art. 9 d.lgs. n. 504/1992, consistente nell'esenzione dell'imposta fino ad un determinato limite di valore del terreno che abbia destinazione agricola, si applica – a seguito della modifica dell'art. 12 l. n. 153/1975 da parte dell'art. 10 d.lgs. n. 228/2001 e della sua successiva abrogazione e sostituzione con l'art. 1 d.lgs. n. 99/2004 – anche ai possessori dei terreni condotti da società agricola di persone nella quale il possessore partecipi con diretto esercizio della sua forza lavoro, qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale a mente del ridetto art. 1 (Cass. V, n. 11415/2019).

In tema di ICI, l'agevolazione fiscale prevista dall' art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 per i terreni agricoli posseduti dai soggetti di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 446/1997, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi di cui all' art. 11 della l. n. 9/1963, e della conduzione effettiva dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente, atteso che la “ratio” della disposizione è quella di incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Cass. V, n. 10284/2019).

In tema di ICI, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica (Cass. V, n. 7397/2019).

In tema di ICI, è legittimo il regolamento comunale che, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992, introduca ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto, l'ulteriore requisito dell'entità del reddito derivante dalla conduzione del fondo, essendo coerente con la finalità della stessa di limitare il beneficio a quanti dal lavoro agricolo traggono la principale fonte del proprio sostentamento. (Cass. V, n. 7139/2019, che ha annullato la decisione impugnata che aveva disapplicato il regolamento di un Comune che aveva previsto, ai fini dell'agevolazione, l'ulteriore condizione che il contribuente ritraesse dalla coltivazione l'80% del reddito imponibile ai fini IRPEF).

Il riclassamento catastale non ha effetto retroattivo e non può determinare la decadenza dall’agevolazione prima casa. Infatti, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente, come previsto dall’art. 74, comma 1, L. 342/2000.

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