Memoria di costituzione a fronte del ricorso contro l'avviso di accertamento in materia di TARSU (o TIA o TARI)InquadramentoL'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti da parte del contribuente che risultano regolarmente accatastati costituiscono, ex art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, il presupposto per l'imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (T.A.R.S.U., T.A.R.E.S., T.A.R.I.) ed il contribuente, al fine di sottrarsi al relativo obbligo, deve evidenziare con la prescritta dichiarazione gli elementi che escludono le condizioni di concreta inutilizzabilità. In particolare, la TARI (tassa rifiuti, istituita ex art. 1, comma 641, l. n. 147/2013) sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES. La nuova tassa conserva tuttavia taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo. Presupposto per l'applicazione del tributo è l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune, le cui superfici già dichiarate o accertate costituivano la base imponibile dei precedenti tributi, sicché viene in rilievo la nozione di superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. A tal fine chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di occupazione (stesso termine vale per la denuncia di variazione), a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile e tale denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: 1) insufficienza motivazionale: l'atto impugnato, secondo l'erronea e non condivisibile prospettazione di part ricorrente, si limiterebbe a contenere indicazioni generiche in violazione degli artt. 7 della l. n. 212/2000 e 3 della l. n. 241/1990, senza specificare i presupposti cui la modifica debba essere associata. 2) Erronea individuazione dei presupposti normativi: l'atto impugnato si presenterebbe come esorbitante dal riferito perimetro applicativo della normativa di riferimento. 3) Omessa notifica dei necessari atti prodromici: l'ufficio ha proceduto direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo senza la preventiva notifica di un atto di accertamento, con ciò, secondo l'erronea e non condivisa prospettazione di parte ricorrente, omettendo il rispetto della doverosa sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti. - con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. Sussistono nel caso in esame i presupposti fattuali e giuridici previsti dalla normativa ex adverso indicati in tema di atti di avviso di accertamento in materia di Tarsu/Tia/Tari, unitamente al rispetto delle garanzie motivazionali-partecipative, con conseguente infondatezza delle censure sub 1) e 2): l'obbligo di motivazione degli atti impositivi gravante sull'Amministrazione finanziaria locale si ritiene assolto, come nella specie, ove quest'ultima abbia reso compiutamente edotto il soggetto accertato delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della sua pretesa, dando conto dell'iter logico-giuridico seguito per giungere alle conclusioni esposte nell'atto. Ed, invero, la motivazione dell'impugnato atto di accertamento non si limitai a contenere indicazioni generiche, ma specifica chiaramente a quale presupposto la pretesa tributaria debba essere associata, così delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'Amministrazione finanziaria nella presente fase contenziosa e consentendo al contribuente di valutare l'opportunità e la modalità dell'impugnazione. Giova sul punto ricordare il pacifico, costante e monolitico indirizzo pretorio per cui Il tributo TARI è dovuto per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, D'altra parte, l'obbligo di allegazione agli stessi, ai sensi dell'art. 7 l. n. 212/2000, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del Consiglio comunale (ad esempio, la delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili. Quanto alla cesura sub 3) si osserva in senso contrario che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, il cui regime è de plano applicabile ai tributi ad essa omologhi, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. Né infine spetta l’invocato sgravio in ragione dell’omessa presentazione della denuncia di cessazione: in tema di TARSU va infatti ricordato che il soggetto che ha omesso di presentare tempestivamente la denuncia di cessazione ha diritto allo sgravio del tributo ove presenti entro sei mesi dalla notifica del ruolo la denuncia in cui provi la cessazione, oppure nel caso in cui il tributo sia stato pagato dall’effettivo nuovo occupante. In linea quindi con la giurisprudenza anche recente di merito (Ctr Sicilia sentenza del 20/02/2020 n. 1084/9) ed in conformità con l’interpretazione offerta dalla Suprema Corte (sentenza n. 13296/2013), all’art. 64 del D. Lgs. n. 507 del 1993, nel caso di specie il tributo risulta, dunque, interamente dovuto non sussistendo alcuna delle condizioni sopra citate. La doglianza pertanto va respinta. CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... Luogo e data ... Firma ... [1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente diCorte di Giustizia Tributaria di Primo Grado/Secondo grado, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. Commento.Nell'ordinamento vigente la tassa rifiuti (TARI) - che ha sostituito i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - rappresenta il prelievo fiscale destinato alla copertura integrale del costo del servizio per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto tale strettamente collegato alla normativa che disciplina il corretto svolgimento del servizio, nonché le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti prodotti; la normativa prevede che l'Ente Comunale provveda ad individuare, mediante l'approvazione del Piano economico finanziario, i costi che devono essere coperti con la T.A.R.I., mentre con la delibera di determinazione tariffaria il Comune provvede a ripartire i costi indicati nel Piano economico finanziario tra gli utenti, a loro volta divisi nelle due macrocategorie delle utenze domestiche e utenze non domestiche, tra le quali la ripartizione dei costi - in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, d.P.R. n. 158/1999 - deve avvenire secondo criteri razionali. In tema di TARSU, la distinzione posta dall'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, ai fini della determinazione delle cd. macroaree per gruppi di attività o di utilizzazione, tra attività produttive di beni deperibili e non, impone all'amministrazione comunale, in sede di classificazione delle categorie tassabili, di distinguere gli esercizi commerciali a seconda che svolgano attività che implichi o meno l'utilizzo di beni deperibili, in ragione della correlata disomogenea potenzialità produttiva di rifiuti. (Cass. V, n. 10163/2019, resa con riguardo aduna vicenda relativa ad un regolamento comunale, ritenuto illegittimo in applicazione del principio di diritto in precedenza richiamato, che collocava i distributori di benzina all'interno della categoria degli esercizi commerciali in genere, comprensivi anche dei banchi di vendita di beni deperibili come pescherie e macellerie). In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. V, n. 22248/2015). |