Ricorso diretto all'accertamento della riduzione della tariffaInquadramentoLa Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) era dovuta da chiunque occupasse o detenesse nel territorio comunale locali o ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62 e art. 63, d.lgs. n. 507/1993). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (Tassa sui rifiuti o Tari, di cui all' art. 1, comma 641, l. n. 147/2013), che ricalca sotto molti aspetti la normativa Tarsu. L'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013 e l'art. 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993 prevedono specifiche riduzioni dell'imposta (pari generalmente al 40%) in caso di mancata regolare esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott. Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI L'atto impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013; violazione dell'art 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993. Nella zona in cui risiede e domicilia la parte ricorrente il Comune non svolge il servizio di raccolta di rifiuti, come comprovato da documentazione che si allega al presente ricorso, per cui spetta all'istante la riduzione del 40% prevista dall'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013 e dall'art. 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993. Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: .... Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Difensore .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoSecondo la giurisprudenza di legittimità, la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì opera al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico. La giurisprudenza ha rilevato che detta riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente, dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. |