Ricorso diretto all'accertamento della riduzione della tariffa

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) era dovuta da chiunque occupasse o detenesse nel territorio comunale locali o ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62 e art. 63, d.lgs. n. 507/1993). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (Tassa sui rifiuti o Tari, di cui all' art. 1, comma 641, l. n. 147/2013), che ricalca sotto molti aspetti la normativa Tarsu. L'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013 e l'art. 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993 prevedono specifiche riduzioni dell'imposta (pari generalmente al 40%) in caso di mancata regolare esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott. Comm./ ...., C.F. ...., PEC …., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013; violazione dell'art 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993.

Nella zona in cui risiede e domicilia la parte ricorrente il Comune non svolge il servizio di raccolta di rifiuti, come comprovato da documentazione che si allega al presente ricorso, per cui spetta all'istante la riduzione del 40% prevista dall'art. 1, commi 656 e 657, della l. n. 147/2013 e dall'art. 59, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 507/1993.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. V, n. 1963/2018; Cass. V, ord. n. 18022/2013; Cass. V, n. 21508 del 2005).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì opera al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico.

La giurisprudenza ha rilevato che detta riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente, dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. Così Cass. V, ord. n. 14541/2015: In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente.

Cass. V, n. 11451/2018 ha avvertito che ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993.

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