Memoria di costituzione a fronte del ricorso volto a far valere il diritto alla riduzione della tariffa TARSU (o TIA o TARI).InquadramentoLa Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) era dovuta da chiunque occupasse o detenesse nel territorio comunale locali o ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (artt. 62 e 63 d.lgs. n. 507/1993). Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti (Tassa sui rifiuti o TARI, di cui all' art. 1, comma. 641 l. n. 147/2013), che ricalca sotto molti aspetti la normativa TARSU. L'art. 1, comma 682 della l. n. 147/2013 prevede che i Comuni possano, con proprio regolamento, individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 A FRONTE DI UN RICORSO VOLTO ALL'ACCERTAMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA TARIFFA L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ..., C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ..., C.F ...., PEC ...., con studio in ... . alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ... - che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE In via generale la TARI deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Grava poi sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Nel caso specifico, tale prova non è stata fornita, con conseguente infondatezza del ricorso. Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... [1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoIn tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cass. V, n. 1963/2018; Cass. V, ord. n. 18022/2013; Cass. V, n. 21508 del 2005). Secondo la giurisprudenza di legittimità, la riduzione tariffaria non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta dei rifiuti né quale sanzione per l'amministrazione comunale inadempiente, bensì opera al diverso fine di ripristinare – in costanza di una situazione patologica di grave disfunzione per difformità dalla disciplina regolamentare – un tendenziale equilibrio impositivo entro la percentuale massima discrezionalmente individuata dal legislatore tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale, ancorché significativamente alterato, senza con ciò contraddirne il carattere prettamente tributario e non privatistico-sinallagmatico. La giurisprudenza ha rilevato che detta riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta così da far venir meno le condizioni di ordinaria ed agevole fruizione del servizio da parte dell'utente, dunque anche indipendentemente dalla sussistenza vuoi di un nesso causale tra condotta ed evento altrimenti connaturato all'ipotesi di illecito, vuoi di un elemento soggettivo (colpa contrattuale o extracontrattuale) che rendano il disservizio soggettivamente imputabile all'amministrazione comunale. Così Cass. V, ord. n. 14541/2015: In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'irregolare o insufficiente svolgimento del servizio nella zona in cui è ubicato l'immobile non comporta l'esenzione ma solo la riduzione tariffaria ex art. 59 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che tale tassa è dovuta purché il servizio sia stato istituito, a prescindere dal suo corretto funzionamento e dalla sua utilizzazione da parte dell'utente. Cass. V, n. 11451/2018 ha avvertito che ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta - essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. La previsione di cui all'art. 1, comma 682 della l. n. 147/2013 riproduce il contenuto dell'art. 62, comma 3 del d.lgs. n. 507/1993. Pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. L’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che la costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della corte adita del proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese; prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente; indica le prove di cui intende valersi; propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; ed eventualmente chiama il terzo in causa. |