Ricorso volto a far valere l'erronea determinazione della tariffa per esercizi alberghieri in materia di TARSU (o TIA o TARI)

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Con specifico riferimento alla tassa sui rifiuti per alberghi, l'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, comma 2, lett. c), dispone che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione «[...] locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri».

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes.  ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott. Comm./ ...., C.F. ...., PEC ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: ....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993.

Tale articolo prevede al comma 2 lett. c) che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione “ .... locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”.

È noto l'orientamento pretorio secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, per la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione, quale dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia.

Tuttavia, l'istante ritiene di dissentire alla luce del disposto dell'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 che, quanto alla articolazione delle categorie e sottocategorie, equipara nella medesima previsione (comma 2 lett. c) i locali e le aree ad uso abitativo per nuclei familiari agli esercizi alberghieri.

Peraltro, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St. V, n. 3781/2015) non persuade in fatto la tesi secondo cui gli alberghi producono maggiori rifiuti rispetto alle case di abitazione, visto che, in disparte l'ovvia diversità di dimensioni, gli esercizi alberghieri comprendono talvolta camere da pernottamento, senza uso di cucina, corridoi e disimpegni proporzionali al numero delle camere, la cui funzionalità è perfettamente simile alle stanze di una casa di abitazione, con una capacità di produzione anche inferiore.

Nel caso specifico, l'amministrazione non ha tenuto conto della particolare conformazione dell'albergo di cui si controverte.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli alberghi, si registra contrapposizione di orientamenti. Secondo un primo indirizzo della Corte di Cassazione, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: secondo tale approdo, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore (Cass. V, ord. n. 20464/2025: Cass. n. 16175/2016). In questo ordine di idee Cass. V, ord. n. 14632/2025 ha affermato che è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto, ai fini della determinazione della tariffa, l'inquadramento delle Residenze Turistico Alberghiere nell'ambito delle utenze non domestiche, quali attività di natura alberghiera, secondo la classificazione contenuta nel regolamento comunale, senza compiere una verifica in ordine ai servizi resi agli utenti dalla società locataria, al fine di accertare se eccedenti o meno la mera locazione di unità abitative). Conformemente ha pronunciato Cass. V, n. 8308/2018. Da tale orientamento si discosta la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato che ritiene illogico differenziare tra abitazioni ed alberghi, specialmente qualora questi ultimi siano sprovvisti di sala ristorante o superfici inidonee alla produzione di rifiuti. Inoltre, la medesima giurisprudenza ha osservato che, a differenza delle ordinarie abitazioni civili usualmente occupate nel corso dell'anno (salve le case utilizzate solo per le vacanze), gli alberghi sono caratterizzati da frequenza stagionale e legata ai flussi turistici, hanno una presenza antropica discontinua che comporta, di conseguenza, una produzione media annua di rifiuti tendenzialmente inferiore rispetto alle prime; pertanto, il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità tecnica amministrativa nell'individuazione delle aliquote fiscali, porta a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti, all'atto pratico e a priori, più gravoso per gli esercizi alberghieri rispetto alle abitazioni.

Il ricorso. L’art. 18 del d.lgs. 546/1992 indica il contenuto minimo del ricorso necessario a fargli raggiungere il suo scopo di atto rivolto al giudice per ottenerne un provvedimento. Esso deve indicare l’autorità cui è rivolto, l’identità del ricorrente e del suo rappresentante legale, i codici fiscali e l’indirizzo PEC, l’atto impugnato e i motivi dell’impugnazione. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni occorrenti a individuare l’ufficio giudicante, la parte, l’oggetto dell’istanza e i motivi. Se mancano le indicazioni del codice fiscale o della PEC non si verificano invalidità o inammissibilità dell’atto ma questo deve essere regolarizzato nel termine perentorio indicato del giudice. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve indicare la categoria alla quale egli appartiene (avvocato, dottore commercialista….), l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito l’incarico di rappresentanza, salvo che l’incarico sia conferito con scrittura in calce o a margine di un atto del processo (fattispecie nella quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato). L’inosservanza di queste forme cagiona l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso quale atto introduttivo di un processo è proposto mediante notifica all’ufficio competente dell’Amministrazione finanziari o dell’ente locale (art. 20 d.lgs. 546/1992 che richiama l’art. 16, il quale richiama gli artt. 17 e stesso decreto e 137 ss. c.p.c.). Le modalità sono, dunque:

- spedizione con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento;

- consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale a mani dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia restituita;

- artt. 137 ss. c.p.c.; l’indirizzo PEC equivale all’indirizzo del domicilio eletto.

L’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. 546/1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata. In ipotesi di mancata indicazione, di irreperibilità della PEC nei pubblici elenchi o di mancata consegna PEC per cause imputabili al destinatario: le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria (art. 16-bis, secondo comma); le notificazioni sono eseguite ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. L’indicazione della PEC equivale all’indicazione del domicilio eletto. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici incaricati devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo tributario telematico (artt. 16-bis, terzo comma, e 79 d.lgs. 546/1992). La violazione delle norme sul deposito non è causa di invalidità del deposito ma obbliga alla regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 16-bis, comma quarto); e è valutabile ai fini della regolazione delle spese processuali (art. 17-ter, comma terzo).

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