Memoria di costituzione a fronte di ricorso per erronea determinazione della tariffa per esercizi alberghieri in materia di TARSU (o TIA o TARI)

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

Con specifico riferimento alla tassa sui rifiuti per alberghi, l'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993, comma 2, lett. c), dispone che l'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione “... locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri”.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 A FRONTE DI RICORSO PER ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER ESERCIZI ALBERGHIERI IN MATERIA DI TARSU (O TIA O TARI)

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... , C.F. …, PEC …, con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... ).

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ...

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

In via generale la tassa sui rifiuti deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Giurisprudenza costante della Cassazione ha preso atto che la maggiore capacità produttiva di rifiuti di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione è fatto incontestabile e di comune esperienza; né assume rilievo alcuno il carattere stagionale della attività che può dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, secondo quanto previsto in via regolamentare dall'amministrazione. Anche la giurisprudenza tributaria si è uniformata alla giurisprudenza della Cassazione stabilendo che i Comuni possono deliberare per gli alberghi tariffe sui rifiuti più elevate rispetto alle abitazioni, in quanto l'art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 riconosce il diritto di determinare i valori della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani attraverso una classificazione di categorie di contribuenti che tenga conto delle potenzialità di produzione dei rifiuti e di una omogenea tassabilità.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546).

Si depositano i seguenti atti: ...

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte di giustizia tributaria, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. n. 22/1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore (Cass. V, ord. n. 20464/2025: Cass. V, n. 16175/2016). In questo ordine di idee Cass. V, ord. n. 14632/2025 ha affermato che è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretto, ai fini della determinazione della tariffa, l'inquadramento delle Residenze Turistico Alberghiere nell'ambito delle utenze non domestiche, quali attività di natura alberghiera, secondo la classificazione contenuta nel regolamento comunale, senza compiere una verifica in ordine ai servizi resi agli utenti dalla società locataria, al fine di accertare se eccedenti o meno la mera locazione di unità abitative). Conformemente ha pronunciato Cass. n. 8308/2018. I rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera comunale, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

Per Cass. V, n. 16287/2024 la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti, di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 507 del 1993, postula una verifica in astratto, rimanendo salva, tuttavia, la possibilità per il contribuente di dimostrare in concreto che l'imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe indicate dall'art. 62, comma 2, e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 dello stesso d.lgs. non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. L’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che la costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della corte adita del proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni, in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese; prende posizione sui motivi dedotti dal ricorrente; indica le prove di cui intende valersi; propone le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; ed eventualmente chiama il terzo in causa. 

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