Ricorso contro l'atto di accertamento in tema di imposta comunale sulla pubblicità (generico)

Carlo Buonauro

Inquadramento

I presupposti dell'imposta comunale sulla pubblicità sono dettati dall'art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 507/1993. Tali disposizioni assoggettano ad imposizione il messaggio pubblicitario attuato attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in quanto espressivo di capacità contributiva, tutte le volte in cui l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale, marchio) travalica la mera finalità distintiva, che è quella di consentire ai consumatori di riconoscere i prodotti o i servizi offerti sul mercato dagli altri operatori del settore, orientandone le scelte, per il luogo (pubblico, aperto o esposto ai pubblico) ove esso è situato, per le sue caratteristiche strutturali, o per le modalità di utilizzo, in quanto oggettivamente idoneo a far conoscere ad un numero indeterminato di possibili acquirenti o utenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat.  .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott. Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: ....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 507/1993.

Il Comune intimato ha contestato alla parte ricorrente l'omessa dichiarazione e l'insufficiente corresponsione dell'imposta sulla pubblicità con riferimento alla variazione riguardante il soggetto reclamizzato, cioè la ditta che produce la merce e fornisce i servizi oggetto di pubblicità.

Tuttavia tale pretesa non ha giuridico fondamento non integrando la mera modifica del soggetto reclamizzato un nuovo presupposto impositivo e non sussistendo variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo gradocompetente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

L'art. 8 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce al comma 1 che «Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione. nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati [...]»; il comma 2 prevede che «La dichiarazione deve esser presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo». Il successivo comma precisa che la dichiarazione annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Dal combinato disposto di tali disposizioni si evince che è configurabile una nuova imposizione solo se è modificata la superficie o il tipo di pubblicità intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con la conseguenza che il subentro del nuovo soggetto reclamizzato non comporta una variazione del rapporto di imposta dal lato passivo e dal lato oggettivo. Una tale modifica, che non ha infatti determinato una variazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità realizzata, non può giustificare il pagamento dell'imposta già versata per l'intero anno di riferimento.

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