Ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per decadenza dall'azione accertatriceInquadramentoIn tema di imposta di registro, occorre distinguere le ipotesi di decadenza previste dall'art. 76 dalla prescrizione disciplinata dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986. In base a tale ultima disposizione, «Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni». È a tale ultimo termine che occorre avere riguardo in caso di notifica di un avviso di liquidazione che non venga impugnato nei termini di legge. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., PEC ..., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI 1) L'atto impugnato è illegittimo per violazione degli artt. 76 e 78 del d.P.R. n. 131/1986. L'amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente un valore venale del bene superiore rispetto a quanto dichiarato e, tuttavia, l'avviso di liquidazione risulta notificato al contribuente oltre il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell'imposta proporzionale di cui all'art. 76, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131/1986; 2) Sussiste violazione dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 in quanto è decorso il termine ordinario decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: .... Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Difensore .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoIn tema di imposta di registro, qualora tra la registrazione dell'atto e l'invio dell'avviso di rettifica sono intervenuti avvisi di liquidazione – definiti dal contribuente – con i quali vengono recuperate le imposte catastali e ipotecarie in misura proporzionale, per il termine di decadenza deve comunque farsi riferimento all'art.76, comma 2 del d.P.R. n. 131/1986, in quanto il pagamento in misura proporzionale delle citate rettifiche catastali e ipotecarie non sono idonee a far ripartir il periodo utile per una “nuova” rettifica dell'imposta di registro. In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 del detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46/1999 (Cass. VI, n. 11555/2018). In tema di imposta di registro, decorso il termine di tre anni dalla data della registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 634/1972 (ora 76 del t.u. approvato con d.P.R. n. 131/1986), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione, rimanendo preclusa per l'amministrazione, come per il contribuente, l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto (Cass. sez. trib., n. 21811/2017). Il ricorso: L’art. 18 del d.lgs. 546/1992 indica il contenuto minimo del ricorso necessario a fargli raggiungere il suo scopo di atto rivolto al giudice per ottenerne un provvedimento. Esso deve indicare l’autorità cui è rivolto, l’identità del ricorrente e del suo rappresentante legale, i codici fiscali e l’indirizzo PEC, l’atto impugnato e i motivi dell’impugnazione. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni occorrenti a individuare l’ufficio giudicante, la parte, l’oggetto dell’istanza e i motivi. Se mancano le indicazioni del codice fiscale o della PEC non si verificano invalidità o inammissibilità dell’atto ma questo deve essere regolarizzato nel termine perentorio indicato del giudice. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve indicare la categoria alla quale egli appartiene (avvocato, dottore commercialista….), l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito l’incarico di rappresentanza, salvo che l’incarico sia conferito con scrittura in calce o a margine di un atto del processo (fattispecie nella quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato). L’inosservanza di queste forme cagiona l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso quale atto introduttivo di un processo è proposto mediante notifica all’ufficio competente dell’Amministrazione finanziari o dell’ente locale (art. 20 d.lgs. 546/1992 che richiama l’art. 16, il quale richiama gli artt. 17 stesso decreto e 137 ss. c.p.c.). Le modalità sono, dunque: - spedizione con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento - consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale a mani dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia restituita - artt. 137 ss. c.p.c.; l’indirizzo PEC equivale all’indirizzo del domicilio eletto. L’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. 546/1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata. In ipotesi di mancata indicazione, di irreperibilità della PEC nei pubblici elenchi o di mancata consegna PEC per cause imputabili al destinatario: le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria (art. 16-bis, secondo comma); le notificazioni sono eseguite ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. L’indicazione della PEC equivale all’indicazione del domicilio eletto. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici incaricati devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo tributario telematico (artt. 16-bis, terzo comma, e 79 d.lgs. 546/1992). La violazione delle norme sul deposito non è causa di invalidità del deposito ma obbliga alla regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 16-bis, comma quarto); e è valutabile ai fini della regolazione delle spese processuali (art. 17-ter, comma terzo). |