Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per difetto di motivazione

Carlo Buonauro

Inquadramento

In tema di imposta di registro ex d.P.R. n. 131/1986, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione deve indicare i criteri per la determinazione del maggior valore. L'art. 7 della l. n. 212/2000 prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ...

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

Nella sostanza la contribuente ritiene che la perizia di parte effettuata da un tecnico specialista debba prevalere rispetto alle valutazioni dell'amministrazione.

Il ragionamento non può essere condiviso atteso che la stima dell'Ufficio Tecnico si palesa idonea ad accertare il valore del bene al momento della cessione.

Va quindi escluso, nella fattispecie, alcun vizio motivazionale in quanto tale censura deve obiettivamente emergere come omessa considerazione e/o trascuratezza di valutazione di una circostanza essenziale (che avrebbe potuto, con grado di certezza, portare a diversa decisione), non potendo consistere nella difformità di apprezzamento di elementi di fatto e/o probatori emersi nel contraddittorio per cui è causa, diversamente valutati dalle parti, poiché un siffatto potere sull'apprezzamento dei fatti e delle prove spetta unicamente al giudice di merito.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ... .

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

1) Poiché dinanzi al giudice tributario l'amministrazione finanziaria è sullo stesso piano del contribuente, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale, prodotta dall'amministrazione finanziaria costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. Nondimeno, nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass., sez. trib., n. 4363/2011, Cass., sez. trib., n. 8890/2007, Cass., sez. trib., n. 25559/2014).

2) L'avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e, pertanto, soddisfa l'obbligo della motivazione, ai sensi del d.P.R. n. 600/1973, art. 42, ogni volta che l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum debeatur. Non può, pertanto, essere dichiarata la nullità per carenza di motivazione di un avviso di accertamento il quale indichi con chiarezza il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall'ufficio finanziario (Cass. I, n. 7991/1996; Cass. I, n. 1209/2000; Cass., sez. trib., n. 14566/2001).

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