Ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per erronea determinazione del valore dell'immobile oggetto di cessioneInquadramentoIn tema di imposta di registro ex d.P.R. n. 131/1986, l'art. 51d.P.R. n. 131/1986 assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto (comma 1) e, inoltre, per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari, per valore si intende il valore venale in comune commercio che l'ufficio determina avendo riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto, relativi all'immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili; ovvero al reddito netto capitalizzato producibile dall'immobile, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI L'atto è illegittimo per violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000 avendo l'amministrazione utilizzato i criteri di determinazione dell'IMU per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro. Se è vero che, ai fini dell'imposta di registro, il valore venale in comune commercio dei beni immobili trasferiti può fare riferimento, tra gli altri parametri dettati dalla legge, anche “ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni” (d.P.R. n. 131/1986, art. 51), altrettanto indubbio è che tali indicazioni esplicano una funzione essenzialmente rafforzativa ed integrativa degli altri criteri. In ogni caso, la previsione di legge in questione non consente, di per sé, che venga attribuito effetto dirimente, ai fini dell'imposta di registro, alle valutazioni stabilite dalle amministrazioni comunali ai fini IMU. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: .... Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Difensore .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere allaCorte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoLa determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro non può essere determinata mediante i criteri di determinazione dell'ICI (o IMU). Pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell'immobile, è dirimente osservare come si tratti di tributi del tutto differenti quanto, segnatamente: – alla soggettività dell'ente impositore, rispondendo l'Ici alla funzione propria della finanza locale ed alle scelte fiscali autonomamente adottabili, nei limiti di legge statale, da ciascun Comune; – alla occasionalità dell'imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell'Ici, il cui ammontare va determinato non una tantum, bensì di anno in anno e con riferimento al primo giorno del periodo di imposta; – alla natura stessa delle due imposte, essendo l'una (ICI) di carattere patrimoniale, e l'altra (registro) invece finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall'atto di trasferimento (Cass. V, n. 18936/2018; n. 21830/2016). |