Ricorso contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro per erronea determinazione del valore dell'azienda oggetto di cessione

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 51, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, per gli atti che hanno ad oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore dichiarato è controllato dall'Ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività. Ai sensi del successivo art. 52 d.P.R. n. 131/1986, l'Ufficio procede alla rettifica se ritiene che i beni aziendali o l'avviamento hanno un valore venale superiore al valore dichiarato o al corrispettivo pattuito. A tal fine, l'atto di rettifica deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta; e la motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., PEC ..., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... 

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto è illegittimo per violazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 7 della l. n. 212/2000.

In via generale, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento di maggior valore deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa.

Nel caso specifico, l'Ufficio ha proceduto alla rettifica del valore dell'avviamento dichiarato ai fini dell'imposta di registro sulla base dell'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996 sulla base di elementi desunti da dati statitisco-presuntivi. Tuttavia, questi ultimi presentano mero valore indiziario in quanto si basano soltanto su di un'elaborazione matematica, mentre la corretta valutazione dell'avviamento richiede la considerazione di ben altri fattori, non matematicamente determinabili.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

L'avviamento è la capacità di profitto di un'attività produttiva, ossia una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono, ed implica pertanto la considerazione della prevedibile capacità della stessa di coprire i costi. In particolare, per le aziende, il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori al trasferimento moltiplicata per tre (Cass. sez. trib., n. 27838/2018).

Il ricorso: L’art. 18 del d.lgs. 546/1992 indica il contenuto minimo del ricorso necessario a fargli raggiungere il suo scopo di atto rivolto al giudice per ottenerne un provvedimento. Esso deve indicare l’autorità cui è rivolto, l’identità del ricorrente e del suo rappresentante legale, i codici fiscali e l’indirizzo PEC, l’atto impugnato e i motivi dell’impugnazione. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni occorrenti a individuare l’ufficio giudicante, la parte, l’oggetto dell’istanza e i motivi. Se mancano le indicazioni del codice fiscale o della PEC non si verificano invalidità o inammissibilità dell’atto ma questo deve essere regolarizzato nel termine perentorio indicato del giudice. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve indicare la categoria alla quale egli appartiene (avvocato, dottore commercialista….), l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito l’incarico di rappresentanza, salvo che l’incarico sia conferito con scrittura in calce o a margine di un atto del processo (fattispecie nella quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato). L’inosservanza di queste forme cagiona l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso quale atto introduttivo di un processo è proposto mediante notifica all’ufficio competente dell’Amministrazione finanziari o dell’ente locale (art. 20 d.lgs. 546/1992 che richiama l’art. 16, il quale richiama gli artt. 17 stesso decreto e 137 ss. c.p.c.). Le modalità sono, dunque:

- spedizione con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento

- consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale a mani dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia restituita

- artt. 137 ss. c.p.c.; l’indirizzo PEC equivale all’indirizzo del domicilio eletto.

L’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. 546/1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata. In ipotesi di mancata indicazione, di irreperibilità della PEC nei pubblici elenchi o di mancata consegna PEC per cause imputabili al destinatario: le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria (art. 16-bis, secondo comma); le notificazioni sono eseguite ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. L’indicazione della PEC equivale all’indicazione del domicilio eletto. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici incaricati devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo tributario telematico (artt. 16-bis, terzo comma, e 79 d.lgs. 546/1992). La violazione delle norme sul deposito non è causa di invalidità del deposito ma obbliga alla regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 16-bis, comma quarto); e è valutabile ai fini della regolazione delle spese processuali (art. 17-ter, comma terzo).

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