Ricorso contro l'atto di riqualificazione con conseguente liquidazione di maggiore imposta di registro ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

In base all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., PEC ..., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... 

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. ..... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto impugnato è illegittimo per violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 avendo l'amministrazione fatto ricorso, al fine di individuare il presupposto impositivo, ad elementi documentali esterni all'atto. Tale condotta integra violazione di legge poiché in base all'art. 20 del citato decreto non è consentito avvalersi di elementi estrinseci, ma l'interpretazione dell'atto deve necessariamente far riferimento invece esclusivamente a quegli elementi che risultino dall'atto sottoposto a tassazione.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (cfr., ex multis, Cass. sez. trib., n. 13610/2018; n. 6758/2017; n. 1955/2015; Cass. VI, n. 24594/2015), ha evidenziato che l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 chiaramente esprime il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, principio a cui è correlata «l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la prestazione patrimoniale tributaria di registro, dal regime della tassa, avente come oggetto l'atto inteso nella sua forma documentale e come contenuto una determinata quantità di denaro da riscuotere in corrispettivo del servizio di registrazione, a quello dell'imposta, avente come oggetto la manifestazione di capacità contributiva correlabile a una ben dimostrata forza economica» (Cass. sez. trib., n. 11873/2017). Nell'ambito di una simile evoluzione, del d.P.R. n. 131/1986, artt. 1 e 20, vanno pertanto letti nel senso che l'oggetto dell'imposta di registro, per quanto genericamente e formalmente individuata nel riferimento dell'art. 1 agli atti soggetti a registrazione o volontariamente presentati per la registrazione, nella sostanza è costituito dagli effetti giuridici di tali atti, sicché l'imposta si collega all'atto come negozio, indipendentemente dalla sua forma apparente, e non all'atto come documento.

Il ricorso: L’art. 18 del d.lgs. 546/1992 indica il contenuto minimo del ricorso necessario a fargli raggiungere il suo scopo di atto rivolto al giudice per ottenerne un provvedimento. Esso deve indicare l’autorità cui è rivolto, l’identità del ricorrente e del suo rappresentante legale, i codici fiscali e l’indirizzo PEC, l’atto impugnato e i motivi dell’impugnazione. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni occorrenti a individuare l’ufficio giudicante, la parte, l’oggetto dell’istanza e i motivi. Se mancano le indicazioni del codice fiscale o della PEC non si verificano invalidità o inammissibilità dell’atto ma questo deve essere regolarizzato nel termine perentorio indicato del giudice. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve indicare la categoria alla quale egli appartiene (avvocato, dottore commercialista….), l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito l’incarico di rappresentanza, salvo che l’incarico sia conferito con scrittura in calce o a margine di un atto del processo (fattispecie nella quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato). L’inosservanza di queste forme cagiona l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso quale atto introduttivo di un processo è proposto mediante notifica all’ufficio competente dell’Amministrazione finanziari o dell’ente locale (art. 20 d.lgs. 546/1992 che richiama l’art. 16, il quale richiama gli artt. 17 stesso decreto e 137 ss. c.p.c.). Le modalità sono, dunque:

- spedizione con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento

- consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale a mani dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia restituita

- artt. 137 ss. c.p.c.; l’indirizzo PEC equivale all’indirizzo del domicilio eletto.

L’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. 546/1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata. In ipotesi di mancata indicazione, di irreperibilità della PEC nei pubblici elenchi o di mancata consegna PEC per cause imputabili al destinatario: le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria (art. 16-bis, secondo comma); le notificazioni sono eseguite ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. L’indicazione della PEC equivale all’indicazione del domicilio eletto. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici incaricati devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo tributario telematico (artt. 16-bis, terzo comma, e 79 d.lgs. 546/1992). La violazione delle norme sul deposito non è causa di invalidità del deposito ma obbliga alla regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 16-bis, comma quarto); e è valutabile ai fini della regolazione delle spese processuali (art. 17-ter, comma terzo).

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