Ricorso contro l'avviso di liquidazione di imposta di registro per non spettanza delle agevolazioni cd. prima casa

Carlo Buonauro
aggiornato da Francesco Bartolini

Inquadramento

La norma contenuta alla lett. b), art. 1, nota 2-bis della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, va interpretata con riguardo alla sua finalità, che è quella di agevolare l'acquisto della casa di abitazione a chi non sia nella disponibilità di altro alloggio idoneo.

Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato non comporta la decadenza dell'agevolazione “prima casa”, qualora sopraggiunga un evento dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell'acquisto e non prevedibili dal contribuente.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., PEC ..., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. 

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

Sussiste violazione della norma contenuta alla lett. b), art. 1, nota 2-bis, della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Difatti, la predetta disposizione va interpretata con riguardo alla sua finalità, che è quella di agevolare l'acquisto della casa di abitazione a chi non sia nella disponibilità di altro alloggio idoneo. In tale prospettiva, la disponibilità di altro alloggio dovrebbe essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, in relazione alle esigenze di vita dell'acquirente, da valutare con riferimento alla data dell'acquisto. Conseguentemente, l'Ufficio ha illegittimamente disapplicato la norma in discorso nei confronti del ricorrente il quale non aveva potuto utilizzare ad uso di abitazione propria il primo immobile acquistato in quanto quest'ultimo, all'atto dell'acquisto del secondo appartamento, si trovava in uno stato di locazione che ne comportava l'inidoneità a fungere da prima casa.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

Ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della c.d. “prima casa”, l'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dall' art. 3, comma 131, l. n. 549/1995, la nozione di «casa di abitazione» deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l'immobile sia locato a terzi. Conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa (Cass. sez. trib., n. 19989/2018).

Il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato non comporta la decadenza dell'agevolazione “prima casa”, qualora sopraggiunga un evento dovuto a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto alla stipula dell'acquisto e non prevedibili dal contribuente.

Il ricorso: L’art. 18 del d.lgs. 546/1992 indica il contenuto minimo del ricorso necessario a fargli raggiungere il suo scopo di atto rivolto al giudice per ottenerne un provvedimento. Esso deve indicare l’autorità cui è rivolto, l’identità del ricorrente e del suo rappresentante legale, i codici fiscali e l’indirizzo PEC, l’atto impugnato e i motivi dell’impugnazione. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni occorrenti a individuare l’ufficio giudicante, la parte, l’oggetto dell’istanza e i motivi. Se mancano le indicazioni del codice fiscale o della PEC non si verificano invalidità o inammissibilità dell’atto ma questo deve essere regolarizzato nel termine perentorio indicato del giudice. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e deve indicare la categoria alla quale egli appartiene (avvocato, dottore commercialista….), l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata con cui è stato conferito l’incarico di rappresentanza, salvo che l’incarico sia conferito con scrittura in calce o a margine di un atto del processo (fattispecie nella quale la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato). L’inosservanza di queste forme cagiona l’inammissibilità del ricorso.

Il ricorso quale atto introduttivo di un processo è proposto mediante notifica all’ufficio competente dell’Amministrazione finanziari o dell’ente locale (art. 20 d.lgs. 546/1992 che richiama l’art. 16, il quale richiama gli artt. 17 stesso decreto e 137 ss. c.p.c.). Le modalità sono, dunque:

- spedizione con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento

- consegna all’ufficio del Ministero delle finanze o all’ente locale a mani dell’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia restituita

- artt. 137 ss. c.p.c.; l’indirizzo PEC equivale all’indirizzo del domicilio eletto.

L’art. 16-bis, primo comma, del d.lgs. 546/1992 impone di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata. In ipotesi di mancata indicazione, di irreperibilità della PEC nei pubblici elenchi o di mancata consegna PEC per cause imputabili al destinatario: le comunicazioni sono effettuate mediante deposito nella segreteria (art. 16-bis, secondo comma); le notificazioni sono eseguite ai sensi degli artt. 137 e segg. c.p.c. L’indicazione della PEC equivale all’indicazione del domicilio eletto. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici incaricati devono depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali notificati esclusivamente con le modalità telematiche previste dalle norme vigenti del processo tributario telematico (artt. 16-bis, terzo comma, e 79 d.lgs. 546/1992). La violazione delle norme sul deposito non è causa di invalidità del deposito ma obbliga alla regolarizzazione nel termine perentorio stabilito dal giudice (art. 16-bis, comma quarto); e è valutabile ai fini della regolazione delle spese processuali (art. 17-ter, comma terzo).

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