Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione di imposta di registro per non spettanza delle agevolazioni c.d. prima casaInquadramentoL'art. 1, della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 ha lo scopo di agevolare l'acquisto della casa di abitazione a chi non sia nella disponibilità di altro alloggio idoneo, tant'è che il contribuente ha l'onere di dichiarare nell'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ... - che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. All'epoca dell'acquisto, il contribuente era titolare di altro immobile nel medesimo territorio comunale e, pertanto, non ha diritto all'agevolazione di cui si controverte (cfr. art. 1, nota II-bis lett. b) della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, secondo cui nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di “non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare”. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... [1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoAi fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della c.d. “prima casa”, l'art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel testo introdotto dall'art. 3, comma 131, l. n. 549/1995, la nozione di “casa di abitazione" deve essere intesa nel senso di alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, sicché tale idoneità deve ritenersi insussistente nel caso in cui l'immobile sia locato a terzi. Conseguentemente, l'agevolazione spetta anche all'acquirente che sia titolare del diritto di proprietà su altra casa situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, allorché tale casa sia oggetto di un rapporto locativo regolarmente registrato e non maliziosamente preordinato a creare lo stato di indisponibilità della stessa (Cass., sez. trib., n. 19989/2018). |