Memoria di costituzione a fronte di ricorso contro revoca delle agevolazioni c.d. “prima casa”InquadramentoIn tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 1, nota II-bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 è prevista la decadenza dalla c.d. agevolazione “prima casa” qualora il contribuente abbia trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto. La predetta disposizione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ... Sezione n. ... R.G.R. n. ... Memoria di costituzione 1 L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... C.F...., PEC ..., con studio in ... . alla via ... . n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... ) PREMESSO - che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE - a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ... - che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. L'immobile per il quale il contribuente ha fruito della c.d. agevolazione “prima casa” è stato trasferito prima del decorso del termine di 5 anni dalla data di acquisto, con conseguente operatività della causa di decadenza prevista dall'art. 1, nota II-bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. Peraltro, la predetta decadenza non può essere evitata dal successivo acquisto della nuda proprietà di altro immobile dato che tale cespite non può essere adibito ad abitazione principale. CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: - in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; - rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; - con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario). Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: ... . Luogo e data, ... Firma Difensore ... [1] Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Commissione (ora Corte di giustizia tributaria), o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoLa decadenza dall'agevolazione prima casa prevista dall'art. 1, nota II-bis), comma 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per avere il contribuente trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, l'immobile acquistato con l'agevolazione medesima prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto non è evitata ove, entro un anno dall'alienazione di tale bene, proceda all'acquisto della nuda proprietà di un altro immobile, atteso che lo stesso non può essere adibito, come necessario per il mantenimento del beneficio, ad abitazione principale (Cass. sez. trib., n. 17148/2018). Difatti, venendo in rilievo una norma che prevede una deroga ad una decadenza da un beneficio fiscale, si impone una sua lettura restrittiva (cfr., sulla necessità di interpretare in senso restrittivo le disposizioni normative che prevedono agevolazioni fiscali, Cass. sez. trib., n. 27331/2016; Cass. sez. trib.,n. 27331/2016; Cass. sez. trib., n. 27331/2016; Cass. sez. trib., n. 23766/2013). Costituzione in giudizio della parte resistente: La costituzione nel giudizio tributario della parte resistente non è rivestita di particolari formalità. Essa è eseguita mediante il deposito presso la segreteria della corte di giustizia adita di un fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le part in causa e i documenti offerti in comunicazione. La libertà di forme così consentita è temperata da due disposizioni: l’ente impositore, l’agente della riscossione e gli altri soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale; nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa (art. 23 d.lgs. 546/1992). La succinta disciplina così dettata è stata integrata dalle interpretazioni della giurisprudenza. Sul termine di sessanta giorni: Nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse, con la conseguenza che essa non fa venire meno il diritto del resistente a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, a meno che non si sia costituito in un momento successivo a quello in cui l'avviso sia già stato inoltrato (Cass. sez. trib., ord. n. 14638/2019; Cass. sez. trib., n. 21059/2007). Nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell'appellato - sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546 del 1992 e sia per l'operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile - non comporta, in difetto di un'espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente precluse (Cass. sez. trib. ord. n. 947/2019). Conforme Cass. sez. trib., n. 21212/2004. In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. medesimo (Cass. sez. trib., n. 18962/2005).Nel processo tributario, nel caso di violazione del termine a comparire di cui all'art. 23 del d. lgs. 546 del 1992, anche per effetto del mancato rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 17-bis, terzo comma del d.lgs. 546 del 1992, non ricorre l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 59 lett. b) del medesimo d. lgs., non costituendo il mancato rispetto del termine una violazione della regolare costituzione del contraddittorio, che si realizza con la notificazione del ricorso (Cass. sez. trib., ord. n. 21437/2025). Decadenze da attività difensiva: In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. sez. trib., n. 6734/2015). L'Amministrazione finanziaria può prospettare argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito la motivazione di rigetto dell'istanza (di rimborso) in sede amministrativa (Cass. sez. trib., n. 17239/2019). Conforme Cass. sez. trib., n.18962/2005. Produzione di documenti: Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti (Cass. sez. trib., ord. n. 4642/2023: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento - la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto - prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione). Principio di non contestazione: Il principio di non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass. sez. trib., n. 2196/2015). Nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (Cass. sez. trib., n. 13834/2014). In tema di contenzioso tributario, il fatto che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione finanziaria non abbia preso posizione anche su motivi avversari logicamente subordinati non equivale ad ammissione delle affermazioni che li sostanziano, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell'intera domanda del contribuente consente all'Ufficio impositore di scegliere nel prosieguo del giudizio le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie, allorchè le questioni dedotte in via principale siano state rigettate (Cass. sez. trib., n. 7789/2006). Domande riconvenzionali: Il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e, prima, nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, conseguendone, pertanto, la incompatibilità con la struttura del processo - atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale da chiunque proposta (Cass. sez. trib., n. 4145/2013). |