Memoria di costituzione a fronte di ricorso contro avviso di rettifica per decadenzaInquadramentoL'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 (Codice Doganale Comunitario) disciplina l'istituto della revisione dell'accertamento doganale che consiste in quel particolare procedimento amministrativo con cui l'Autorità doganale rettifica il contenuto della dichiarazione doganale sulla base di nuovi elementi o di quelli esistenti, qualora non correttamente valutati. La comunicazione di revisione dell'accertamento deve essere notificata al debitore entro tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, ma tale termine è prorogato qualora l'obbligazione in esame sia sorta in relazione ad una condotta perseguibile penalmente. La comunicazione di notizia di reato intervenuta entro il triennio spiega i suoi effetti di proroga del termine di prescrizione anche nei confronti dei soggetti interessati dalle operazioni commerciali seppur non direttamente coinvolti nel procedimento penale. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... SEZIONE N. .... .... R.G.R. n. .... MEMORIA DI COSTITUZIONE 1 L'Ente resistente .... (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di .... nato a .... il .... C.F. .... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce di questo ricorso dall'Avv .... nato a .... il .... con studio in .... alla via .... n. ...., cap. .... ed ivi elettivamente domiciliato, (oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. .... nato a .... il .... – in qualità di ....) PREMESSO – che in data .... all'Ente è stato notificato da .... il ricorso avverso l'atto ...., avente ad oggetto: ..... SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO contro .... elettivamente domiciliato presso lo studio di .... che lo rappresenta e difende PREMESSO CHE – a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: .... – che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati ESPONE Il ricorso è infondato. In particolare, non merita condivisione la censura con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 in quanto l'attività di revisione dell'accertamento da parte dell'Ufficio è stata svolta entro il termine di decadenza triennale dettato dalla predetta disposizione: per un verso, infatti, detta norma facultizza l'ufficio doganale a procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. Per altro verso, fissa nel triennio (con dies a quo costituito dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo), il termine entro cui la revisione è eseguita d'ufficio, ovvero su istanza presentata dall'operatore che si sia in tal senso attivato. CONCLUSIONI Voglia la Corte Tributaria così provvedere: – in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda; – rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto; – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario); Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992). Si depositano i seguenti atti: .... Luogo e data .... Difensore .... [1] [1]Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche. CommentoIn tema di dazi doganali, ai sensi dell'art. 221, n. 3 e 4, del c.d. codice doganale comunitario, anche il termine di decadenza per la revisione dell'accertamento si sospende, nell'ipotesi nella quale l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti ove venga incardinato un correlato procedimento penalmente rilevante a carico del debitore, sino alla data di irrevocabilità della decisione che lo definisce, anche se si accerti che l'obbligato non era responsabile sul piano penale: tale disciplina, incidendo sull'accertamento dei diritti doganali, prevale sulle norme nazionali in tema di decadenza ed opera purché la notizia di reato,intervenuta prima della scadenza del relativo termine, sia contenuta in un atto emesso dall'autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria (Cass. V, n. 24513/2018). |