Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di rettifica in materia di dazi doganali per erronea individuazione della tariffa

Carlo Buonauro

Inquadramento

La Tariffa integrata comunitaria (Taric) è lo strumento d'informazione per gli operatori e gli uffici interessati agli scambi commerciali internazionali, contenente la raccolta delle disposizioni, degli obblighi e delle fiscalità, cui sono assoggettate le merci all'introduzione sul territorio doganale dell'Unione Europea (immissione in libera pratica o importazione nonché esportazione e scambi intracomunitari), della legislazione tariffaria e commerciale comunitaria e nazionale.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO   DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ...

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

Il mancato svolgimento della fase di revisione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 non porta alla caducazione ipso iure della pretesa impositiva non essendo rinvenibile nell'ordinamento il diritto soggettivo del contribuente ad un previo procedimento amministrativo interno ed al compiuto svolgimento delle sue fasi restando sempre "eventuale" l'instaurazione della controversia doganale e riservato all'operatore di adire l'autorità giudiziaria per far valere in quella sede le proprie ragioni a garanzia di una tutela immediata della sfera dei proprio diritti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ...

Luogo e data ...

Il Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

La Corte di Cassazione ha stabilito (Cass., sez. trib., n. 25977/2014) che l'eventuale elisione del procedimento amministrativo di revisione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374/1990 non porta alla caducazione ipso iure della pretesa impositiva non essendo rinvenibile nell'ordinamento il diritto soggettivo del contribuente ad un previo procedimento amministrativo interno ed al compiuto svolgimento delle sue fasi restando sempre "eventuale" l'instaurazione della controversia doganale e riservato all'operatore di adire l'autorità giudiziaria per far valere in quella sede le proprie ragioni a garanzia di una tutela immediata della sfera dei proprio diritti. La "specialità" della disciplina normativa dell'accertamento doganale - con conseguente inapplicabilità della l. n. 212/2000, art. 12 - troverebbe, peraltro, ulteriore conferma nell'intervento legislativo, modificativo dell'art. 12, comma 7 dello Statuto del contribuente, disposto con l'art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 243/2012, che ha eliminato ogni dubbio in proposito, aggiungendo al predetto art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, un ulteriore periodo volto a precisare definitivamente che il procedimento che regola gli accertamenti in materia doganale è disciplinato in via esclusiva dall'art. 11 d.lgs. n. 374/1990 ("Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con d.P.R. n. 43/1973, art. 11 si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 374/1990, art. 11").

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