Ricorso contro l'avviso di rettifica in materia di dazi doganali per erronea determinazione del valore delle royaltiesInquadramentoAi sensi degli artt. 70 e 71 lett. c) del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento dell'Unione Europea n. 952/2013, 9 ottobre 2013), per determinare il valore in dogana delle merci, il prezzo effettivamente pagato o da pagare è integrato, tra l'altro, dai pagamenti da effettuare come condizione della vendita delle merci importate, ulteriori rispetto al corrispettivo di compravendita (royalties), ove essi non siano già stati inclusi nel prezzo. Ed, invero, nelle ipotesi in cui il pagamento delle royalties, in materia di dazi doganali, rappresenta condizione di vendita della merce cui si riferiscono, anche il loro importo va aggiunto al valore della merce da dichiarare in dogana; in caso contrario, ossia in assenza del pagamento delle stesse, il fornitore non provvede alla cessione della merce. FormulaALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI .... RICORSO EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992 Il Sig./La Sig .... nato a .... il ..... C.F .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro-tempore), rappresentat.. e difes., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .... PROPONE RICORSO 1 – contro ....; – avverso il seguente provvedimento prot. n .... emesso il .... e notificato il .... PER I SEGUENTI MOTIVI L'atto è illegittimo per violazione e falsa applicazione del Codice Doganale dell'Unione (Regolamento dell'Unione Europea 9 ottobre 2013, n. 952/2013. In tema di dazi doganali, ai fini dell'inclusione dei diritti di licenza (cd. royalties) nel valore doganale delle merci importate incorporanti un marchio commerciale o di fabbrica, il pagamento degli stessi deve costituire condizione necessaria per l'acquisto dei beni e, ove questi siano prodotti da un terzo, deve sussistere un potere di controllo sullo stesso da parte del licenziante/venditore. Entrambi questi requisiti, contrariamente all'assunto dell'ufficio, non ricorrono nel caso di specie con conseguente nullità/annullabilità dell'atto impugnato. CONCLUSIONI Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado così provvedere: – in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992); – con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito). Si chiede la trattazione in pubblica udienza. Si depositano i seguenti atti: .... Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto. Luogo e data .... Difensore .... PROCURA 2 (generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via .... .... Luogo e data .... Firma .... Autentica della Firma .... [1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992. [2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale. CommentoIn tema di dazi doganali, ai fini della determinazione del valore delle merci importate, a norma dell'art. 32 del Regolamento del Consiglio CEE n. 2913/1992, come attuato dagli artt. 157,159 e 160 del Regolamento della Commissione CEE n. 2454/1993, i corrispettivi o i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore della transazione solo ove essi non siano stati inclusi nel prezzo ed il relativo pagamento, riferito alle merci oggetto di valutazione, costituisca una condizione della vendita delle merci, in quanto – come stabilito della Corte di giustizia con sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15 – la corresponsione del prezzo riveste una importanza tale per il venditore che, in mancanza, questi non sarebbe disposto a cedere (Cass. V, n. 11064/2019). In tema di dazi doganali all'importazione, come esplicitato dal paragrafo 1 dell' art. 136 del regolamento di esecuzione n. 2015/2447/UE, le modalità di calcolo delle “royalties” non sono determinanti ai fini del computo del valore doganale, poiché, ai sensi del regolamento n. 2454/1993, i corrispettivi o i diritti di licenza rilevano soltanto alla ricorrenza di tre condizioni: 1) non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare; 2) si riferiscano alle merci da valutare; 3) l'acquirente sia tenuto a versarli come “condizione di vendita” delle merci da valutare, nel senso che la corresponsione del prezzo deve rivestire un'importanza tale per il venditore che, in difetto, egli non sarebbe disposto a vendere (Cass. V, n. 14990/2019, che richiama espressamente CGUE, sentenza 9 marzo 2017, in causa C-173/15). |