Ricorso contro l'avviso di rettifica in materia di dazi antidumping

Carlo Buonauro

Inquadramento

Le misure “antidumping” hanno l'obiettivo di disincentivare la pratica del dumping, cioè le importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che vendono prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce (importazioni in dumping).

Formula

ALLA CoRTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante protempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: .....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il .....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto è illegittimo per i seguenti motivi:

Violazione Regolamento n. 1036 dell'8 giugno 2016: è illegittima l'applicazione retroattiva di un dazio antidumping anche in relazione, come nel caso di specie, alle importazioni da paesi che prima del Regolamento di attuazione erano stati assoggettati solo ai c.d. dazi compensativi provvisori.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

Le misure antidumping si aggiungono alle altre disciplinate dalla legislazione comunitaria a difesa della pratica commerciale, tra le quali le “misure antisovvenzione”, nei confronti di importazioni che usufruiscono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese e le “misure di salvaguardia”, attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come quelle causate da flussi anomali di importazioni.

La disciplina “antidumping” è contenuta nel Regolamento 1036 dell'8 giugno 2016 (il c.d. “Regolamento di Base”), modificato dal Regolamento 2321 del 12 dicembre 2017 e dal Regolamento n. 825/2018 del 30 maggio 2018.

Il procedimento è regolato dal diritto comunitario e prevede, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, l'applicazione di dazi all'importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.

In tema di dazi “antidumping”, la revoca di un'agevolazione determina l'assoggettamento ex post delle operazioni di importazione all'ordinario dazio “antidumping”, sicché è legittimo il recupero a posteriori del tributo, in quanto il venir meno di un'agevolazione, in deroga al regime ordinario di tassazione, costituisce rischio normale per l'operatore commerciale ai sensi dell' art. 2 del Regolamento CE n. 268 del 2006 (Cass. V, n. 14020/2019).

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