Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di rettifica in materia di dazi antidumping.

Carlo Buonauro

Inquadramento

Le misure “antidumping” hanno l'obiettivo di disincentivare la pratica del dumping, cioè le importazioni effettuate sul mercato comunitario da parte di imprese di paesi terzi che vendono prodotti a prezzi inferiori al prezzo di vendita sul mercato d'origine della merce (importazioni in dumping). Tali misure si aggiungono alle altre disciplinate dalla legislazione comunitaria a difesa della pratica commerciale, tra le quali le “misure antisovvenzione”, nei confronti di importazioni che usufruiscono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese e le “misure di salvaguardia”, attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come quelle causate da flussi anomali di importazioni.

La disciplina “antidumping” è contenuta nel Regolamento UE 1036/2016 (il c.d. “Regolamento di Base”), modificato dal Regolamento UE 2321/2017 e dal Regolamento UE825/2018.

Il procedimento è regolato dal diritto comunitario e prevede, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, l'applicazione di dazi all'importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... . nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... . con studio in ... . alla via ... . n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... . – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... .

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ... .

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il ricorso è infondato.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ... .

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte di giustizia tributaria, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

Le misure antidumping si aggiungono alle altre disciplinate dalla legislazione comunitaria a difesa della pratica commerciale, tra le quali le “misure antisovvenzione”, nei confronti di importazioni che usufruiscono di aiuti e sovvenzioni statali concessi dai governi alle proprie imprese e le “misure di salvaguardia”, attivate in presenza di grave danno alle imprese comunitarie derivante da distorsioni del mercato, come quelle causate da flussi anomali di importazioni.

La disciplina “antidumping” è contenuta nel Regolamento UE 1036/2016 (il c.d. “Regolamento di Base”), modificato dal Regolamento UE 2321/2017 e dal Regolamento UE825/2018.

Il procedimento è regolato dal diritto comunitario e prevede, in caso di accertamento dell'esistenza di un comportamento di dumping, l'applicazione di dazi all'importazione, ovvero di dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato fino al livello dei prezzi vigente nel mercato d'origine della merce, a meno che non sia possibile concludere con le aziende produttrici dei beni importati un accordo di prezzo minimo che abbia lo stesso effetto.

Gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo (ex multis, Cass. n. 4997/2009; da ultimo, Cass. n. 13770/2016).

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