Ricorso contro l'avviso di rettifica in materia di dazi agevolati

Carlo Buonauro

Inquadramento

Il dazio antidumping è misura protettiva a beneficio degli Stati appartenenti alla Comunità in relazione all'importazione di particolari prodotti provenienti da paesi terzi ad un prezzo più basso di quello praticato sui mercato nazionale mentre il sistema tariffario preferenziale – all'opposto – trae origine da accordi doganali di agevolazione daziaria riconosciuti ai paesi in via di sviluppo sulla base di elenchi di merci specifiche ed entro insuperabili limiti quantitativi (a contingente o a massimale) per evitare che esse – invadendo il mercato – danneggino i produttori locali.

La Comunità può unilateralmente accordare vantaggi daziari ad un certo gruppo di paesi (Sistema delle Preferenze Generalizzate) ovvero stipulare appositi accordi bilaterali identificando i prodotti che beneficiano della preferenza tariffaria.

Mentre l'origine non preferenziale comporta l'assoggettamento della merce all'aliquota daziaria così come prevista dalla tariffa doganale comune (compreso il dazio antidumping ove ne ricorrano le condizioni), l'origine preferenziale comporta l'applicazione di una aliquota daziaria ridotta od addirittura l'esenzione. Pertanto le regole che distinguono l'origine preferenziale per il trattamento daziaria più favorevole sono più rigide delle altre e la loro applicazione costantemente monitorata dai servizi della Comunità.

Formula

ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ....

RICORSO

EX ART. 18 DEL D.LGS. N. 546/1992

Il Sig./La Sig. .... nato a .... il .... C.F. .... residente in .... alla via .... n. ...., cap. .... (oppure: società .... con sede in ...., via ...., P.I. o C.F. .... in persona del legale rappresentante pro tempore), rappresentat. .... e difes. ...., in virtù di procura a margine /in calce e su foglio separato al presente atto, dall'Avv./Dott.Comm./ ...., C.F. ...., con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in .... alla Via .... n. .... ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c., si dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o atti difensivi e/o provvedimenti relativi al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: .... o n. FAX: ....

PROPONE RICORSO 1

– contro ....;

– avverso il seguente provvedimento prot. n. .... emesso il .... e notificato il ....

PER I SEGUENTI MOTIVI

L'atto è illegittimo per i seguenti motivi: premessa la distinzione tra l'IVA all'importazione, intesa come “diritto di confine”, e l'IVA interna, nel caso di specie tale imposta non è dovuta, potendosi riconoscere il regime fiscale agevolato (di cui al d.l. n. 331 del 1993, art. 50 bis, n.d.r.) stante l'assenza di falsità ideologica delle certificazioni EUR 1 relative all'origine delle merci importate.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere:

– in via principale, annullare l'atto impugnato (previa sospensione cautelare ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992);

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione delle spese processuali al procuratore costituito).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza.

Si depositano i seguenti atti: ....

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, si attesta la conformità del presente atto all'originale consegnato (o spedito) all'ente convenuto.

Luogo e data ....

Difensore ....

PROCURA 2

(generalità del ricorrente) .... nomina proprio procuratore alle liti (titolo) .... e, per l'effetto, lo autorizza a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ed eleggendo domicilio presso lo studio del predetto legale in ...., via ....

Luogo e data ....

Firma ....

Autentica della Firma ....

[1] [1]Il ricorso deve altresì indicare il valore della lite e contenere la procura a un difensore o a un soggetto abilitato all'assistenza tecnica (obbligatoria quando il valore della controversia supera 3.000,00 € a partire dal 1° gennaio 2016, con l'obbligo anche di indicare la categoria di appartenenza del difensore ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 546/1992, che consenta al giudice la liquidazione delle spese di lite secondo la tariffa professionale). Il difensore, o il ricorrente in caso di valore della controversia inferiore a 3.000,00 €, deve sottoscrivere sia l'originale sia le copie destinate alle controparti. L'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 riconosce, inoltre, al ricorrente la possibilità di chiedere alla Corte di giustizia Tributaria di Primo Grado  competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con istanza inserita nel ricorso o formulata con atto separato, debitamente notificato alle altre parti e depositato in segreteria. La sospensione può essere anche parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'art. 69, comma 2 d.lgs. n. 546/1992.

[2] [2]L'incarico deve essere conferito: con atto pubblico o scrittura privata autenticata; in calce o a margine di un atto nel processo, con certificazione dello stesso incaricato dell'autografia della sottoscrizione; oralmente in udienza pubblica, dandone atto nel verbale.

Commento

In tema di diritti all'importazione, il diritto unionale non osta ad un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, privo di titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga ad altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore comunitario, la ceda ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, la immetta nel mercato comunitario e, poi, la rivenda al primo operatore; compete tuttavia al giudice nazionale verificare che ciò, in concreto, non si traduca in abuso del diritto, dovendo a tal fine accertare che il meccanismo: 1) dal punto di vista oggettivo, non costituisca espressione di una pratica abusiva (ovvero: non eluda il divieto di superamento dei limiti quantitativi; corrisponda ad un'attività commerciale effettiva, svolta in via autonoma da ciascuna impresa, con percepimento, in ogni fase, di remunerazione adeguata al prezzo di mercato; che l'importazione a dazio agevolato avvenga mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario); 2) dal punto di vista soggettivo, non si conferisca un vantaggio indebito al secondo acquirente e non si rendano le operazioni prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore, nonché per gli altri operatori coinvolti (Cass. V, n. 10882/2019).

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