Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'avviso di rettifica in materia di dazi agevolati.

Carlo Buonauro

Inquadramento

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8041/ 2017; Cass. n. 2067/2017; Cass. 2068/2017 e Cass. n. 2069/2017), in applicazione dei principi rivenienti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 14 aprile 2016, causa C131/14, Cervati e Malvi, se in via astratta di principio il diritto dell'UE (e, in particolare, le norme rilevanti ivi indicati dei regolamenti 565/2002 e 2988/95) non osta a un meccanismo mediante il quale un importatore tradizionale, che non disponga di un titolo nell'ambito del contingente GATT, si rivolga a un altro operatore comunitario che, acquistata la merce da un fornitore extracomunitario, la ceda allo stato estero ad altro importatore il quale, senza trasferire il proprio titolo, immetta la merce nel mercato dell'UE e poi la rivenda all'importatore tradizionale, compete in ogni caso al giudice nazionale verificare in concreto che detto meccanismo non si connoti come abuso del diritto. Tale abuso va accertato verificando che: a) anzitutto, in relazione alle esigenze che il meccanismo, dal punto di vista dell'elemento oggettivo rivelatore di una pratica abusiva: - non comporti un'influenza indebita di un operatore sul mercato e, in particolare, un'elusione, da parte degli importatori tradizionali, del divieto di superamento di quantità superiore alla quantità di riferimento dell'importatore di cui trattasi; - non comporti violazione dell'obiettivo: - secondo cui le domande di titoli devono essere connesse ad un'attività commerciale effettiva, e non meramente apparente; - che ogni fase del meccanismo si svolga a ¡fronte di un prezzo corrispondente al prezzo di mercato (in tal senso ogni operatore coinvolto deve percepire una remunerazione adeguata per l'importazione, la vendita o la rivendita della merce di cui trattasi, che gli consenta di mantenere la posizione assegnatagli nell'ambito della gestione del contingente); - e che l'importazione a dazio agevolato venga effettuata mediante titoli legalmente ottenuti dal loro intestatario; b) in secondo luogo, una volta accertato il sussistere dell'elemento oggettivo sub a), in relazione all'esigenza che sussista l'elemento soggettivo di conferire al secondo acquirente nell'unione un vantaggio indebito: - l'importazione sia stata finalizzata a conferire un tale vantaggio indebito a detto secondo acquirente; - le operazioni siano prive di qualsiasi giustificazione economica e commerciale per l'importatore nonché per gli altri Operatori intervenuti nel meccanismo (dato riscontrabile dal giudice nazionale, ad esempio, a seconda di se il prezzo di vendita della merce sia fissato a un livello tale da permettere o meno all'importatore e agli altri operatori intervenuti nel meccanismo di trarre un guadagno considerato normale o abituale, nel settore interessato, per il tipo di merce e di operazione in questione).

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... con studio in ... alla via ... n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ...

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ...

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati, In particolare, si rileva che appare sin anche evidente dall'avviso di accertamento come la contestazione dell'Ufficio si basi su un ampio e approfondito processo verbale di revisione, che individua l'odierna ricorrente quale «cliente cartaceo»; siffatta natura viene, poi, compiutamente determinata sulla base di una verifica di coerenza dei prezzi di rivendita del bene, ampiamente inferiori quanto al margine riconosciuto all'importatore rispetto a un normale sconto commerciale riconosciuto ai propri clienti;

ESPONE

Il ricorso è infondato.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia Tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ... .

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell'accertamento, adottato dall'autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell'interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all'interessato di contestare tale atto nell'ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando all'art. 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l'esecuzione dell'atto impugnato, dal momento che l'applicazione dell'articolo 244, secondo comma, di detto regolamento da parte dell'autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell'esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato (Cass. V, ord. n. 14010/2018).

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