Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in tema di accise (generica)

Carlo Buonauro

Inquadramento

Le accise si collocano nell'ambito delle imposte indirette, ovvero tributi che colpiscono manifestazioni mediate di capacità contributiva (scambio di beni o trasferimento di un'attività patrimoniale). In tema di recupero delle accise, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 504/1995, l'avviso di pagamento relativo a somme dovute a titolo di imposta deve essere notificato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel termine di 5 anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta o dell'indebita restituzione ovvero dell'irregolare fruizione di un prodotto sottoposto ad accisa in un impiego agevolato. Tale termine è aumentato a 10 anni nei casi di violazione delle disposizioni stabilite in materia di tributi previsti dal testo unico per cui sussiste l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria. Quanto alla prescrizione, è previsto un termine di 5 anni ovvero, limitatamente ai tabacchi lavorati, di 10 anni.

Formula

COrte di Giustizia Tributaria di Primo Grado  DI .... SEZIONE N. ....

R.G.R. n. ....

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Regione/Provincia/Comune) in persona di .... nato a .... il .... C.F. .... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce di questo ricorso dall'Avv. .... nato a .... il .... con studio in .... alla via .... n. ...., cap. .... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce a questo ricorso dal Dott. .... nato a .... il .... – in qualità di ....)

PREMESSO

– che in data .... all'Ente è stato notificato da .... il ricorso avverso l'atto ...., avente ad oggetto: ....

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro .... elettivamente domiciliato presso lo studio di .... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

– a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ....

– che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

È infondata la censura che attiene alla presunta prescrizione del tributo.

In tema di accise, il d.lgs. n. 504/1995, l'art. 15, stabilisce che il credito dell'amministrazione finanziaria si prescrive in cinque anni, decorrenti, nel caso di comportamenti omissivi, dal momento della scoperta del fatto illecito. Nella specie, tuttavia, l'attività di esecuzione dell'Agenzia delle dogane non riguarda un atto amministrativo di accertamento divenuto definitivo, con l'inutile decorso del termine per impugnarlo, perché non contestato, ma un provvedimento giurisdizionale di definizione di una lite. Questo, come chiarito dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. n. 25790/2009), anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto contestato, conferisce ad esso il crisma della verifica giurisdizionale: una volta impugnato l'atto impositivo, “l'insorgere del contenzioso determina l'azzeramento delle posizioni di rendita della parte pubblica, con la trasformazione del rapporto sostanziale potere – soggezione in un rapporto processuale paritetico, nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed alla sua decisione. Dopo di che, nulla sarà più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente definiti dal comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione”. Trova quindi applicazione (per i diritti di credito dell'amministrazione finanziaria relativi a tributi e sanzioni amministrative tributarie, Cass. V, n. 5837/2011; Cass., sez. trib., n. 6077/2010) la disciplina dell'actioiudicati dettata dall'art. 2953 c.c., secondo cui i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Parimenti è da dirsi con riferimento alla censura di assenza di presupposto impositivo per furto della merce de qua va sul punto condiviso il più rigoroso orientamento per cui ciò che rileva sul piano delle cause estintive dell'imposizione tributaria è solo la definitiva eliminazione del bene e non anche, come dedotto dal ricorrente, la perdita (ancorché incolpevole) di disponibilità dello stesso: ed invero solo nel primo caso si verifica quell'impossibilità assoluta di ingresso del bene nel circuito commerciale che costituisce il presupposto dell'imposizione, che quindi nel caso di specie risulta correttamente attivata dall'ufficio.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

– in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

– rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

– con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario);

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ....

Luogo e data ....

Firma ....

Difensore ....

[1] [1]Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

In materia di accise, l'esigibilità dell'imposta è sottoposta al regime sospensivo fino all'immissione in consumo dei prodotti sui quali la stessa grava, assumendo rilievo, ai fini dell'imposizione, l'attitudine economica, dei fabbricanti e produttori, a presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi, ovvero al verificarsi di una causa estintiva dell'obbligazione. Ne consegue che, ove la merce soggetta ad accisa sia stata rubata da terzi prima della sua immissione in consumo, l'imposta non è dovuta, dovendosi assimilare il furto – in armonia con quanto previsto dall'art. 14 della direttiva 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE – alle cause estintive dell'obbligazione impositiva previste dall'art. 4 del menzionato T.U., quale ipotesi di caso fortuito, sempreché che il fatto non sia imputabile al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave (Cass. V, n. 24912/2013).

Si discosta da tale indirizzo altro orientamento (Cass. V, n. 26419/2017), secondo cui il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo nell'ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall'obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l'ingresso nel circuito commerciale.

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