Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in tema di accise per mancanza del requisito dell'esigibilità

Carlo Buonauro

Inquadramento

Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione. La previsione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1995 – secondo cui l'accisa è esigibile al momento della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato - si riferisce quindi sia alle imposte di fabbricazione sia a quelle di consumo; in entrambi i casi si tratta di imposte dirette a colpire il consumatore finale utilizzando un meccanismo di traslazione in quanto esse gravano sul consumatore finale e non sull'importatore o sul fabbricatore. Ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente

rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... con studio in ... . alla via ... . n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... .

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ...

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo nell'ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall'obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l'ingresso nel circuito commerciale.

Alla luce delle svolte considerazioni si rendono le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte di giustizia tributaria di primo grado a così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ... .

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente di Corte di giustizia tributaria, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

Il presupposto d'imposta delle accise consiste, da un lato, nel fatto generatore dell'imposta, individuato nella fabbricazione o importazione del prodotto, e, dall'altro, nell'esigibilità della stessa, che si verifica con l'immissione in consumo del prodotto, e cioè con l'utilizzo del prodotto per le finalità sue proprie ovvero con l'introduzione dello stesso nel mercato.

Vi sono, però, casi in cui, pur essendo sorto l'obbligo di pagamento dell'imposta, la stessa non è esigibile e il soggetto passivo è esonerato dal pagamento della stessa. Ciò si verifica solo nelle ipotesi, la cui prova deve essere fornita dal soggetto passivo, di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione in consumo. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, il furto del prodotto ad opera di terzi comporta soltanto lo spossessamento del soggetto passivo, ma non impedisce che esso faccia il suo ingresso nel circuito commerciale , con la conseguenza che, configurandosi il presupposto impositivo dell'esigibilità, il contribuente è obbligato al pagamento dell'imposta (cfr. Cass., s ez. t rib., n. 16966/2016; Cass., s ez. t rib., n . 27825/2013 e Cass., s ez. t rib., n . 12428/2007).

Da tale indirizzo si discosta altro orientamento secondo cui l'esigibilità dell'imposta è sottoposta al regime sospensivo fino all'immissione in consumo dei prodotti sui quali la stessa grava, assumendo rilievo, ai fini dell'imposizione, l'attitudine economica, dei fabbricanti e produttori, a presentarsi sul mercato per vendere i prodotti a terzi, ovvero al verificarsi di una causa estintiva dell'obbligazione. Ne consegue che, ove la merce soggetta ad accisa sia stata rubata da terzi prima della sua immissione in consumo, l'imposta non è dovuta, dovendosi assimilare il furto - in armonia con quanto previsto dall'art. 14 della Direttiva 25 febbraio 1992, n. 92/12/CEE - alle cause estintive dell'obbligazione impositiva previste dall'art. 4 del menzionato T.U., quale ipotesi di caso fortuito, sempreché che il fatto non sia imputabile al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave (Cass., sez. trib., n. 24912/2013).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario