Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in tema di accise volto a far valere una causa di esenzione

Carlo Buonauro

Inquadramento

In tema di accise, il d.lgs. n. 504/1995 prevede in specifiche ipotesi l'esenzione dell'imposta, tra cui si segnalano gli artt. 27 (alcol e bevande alcoliche) e l'art. 52 (energia elettrica) d.lgs. n. 504/1995.

Formula

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO  DI ...

Sezione n. ...

R.G.R. n. ...

MEMORIA DI COSTITUZIONE 1

L'Ente resistente in persona di ... nato a ... il ... C.F. ... nella sua qualità di rappresentante legale dell'Ente rappresentato per delega in calce dall'Avv. ... nato a ... il ... ... . con studio in ... . alla via ... . n. ... , CAP ... ed ivi elettivamente domiciliato,

(oppure nel caso in cui la difesa è attribuita al funzionario: rappresentato per delega in calce dal Dott. ... nato a ... il ... ... . – in qualità di ... )

PREMESSO

- che in data ... all'Ente è stato notificato da ... il ricorso avverso l'atto ... , avente ad oggetto: ... .

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

contro ... elettivamente domiciliato presso lo studio di ... che lo rappresenta e difende

PREMESSO CHE

- a sostegno del gravame parte ricorrente articola i seguenti profili di illegittimità: ... .

- che con la presente memoria si contesta quanto dedotto dalla parte ricorrente deducendone l'inammissibilità ed improcedibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito per i motivi di seguito riportati

ESPONE

Ai sensi del d.lgs. n. 504/1995, l'utilizzo di alcol etilico non denaturato, che non residua nel prodotto finito, in esenzione di imposta presuppone, oltre all'iniziativa del contribuente, necessaria per l'avvio del procedimento amministrativo, lo svolgimento di una attività istruttoria da parte dell'Ufficio competente in relazione ai profili menzionati sfociando infine in un provvedimento di esenzione che ha natura costitutiva e, pertanto, è privo di efficacia retroattiva.

CONCLUSIONI

Voglia la Corte Tributaria così provvedere:

- in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda;

- rigettare comunque nel merito la domanda perché infondata in fatto e in diritto;

- con vittoria delle spese di giudizio (con distrazione al procuratore antistatario).

Si chiede la trattazione in pubblica udienza (in tal caso l'atto va notificato alla controparte ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1992).

Si depositano i seguenti atti: ... .

Luogo e data, ...

Firma Difensore ...

[1] 1. Al riguardo si segnala che l'art. 16 d.l. n. 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992, ha disposto l'obbligo della costituzione in giudizio di I e II grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019 (con l'opportuno chiarimento dell'utilizzo in ogni grado di giudizio della modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche), con la doppia precisazione per cui, da un lato, tale dovere non opera per coloro che optano di non avvalersi dell'assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro (salvo l'obbligo, ove si intendano avvalere della modalità telematica ai fini della costituzione in giudizio, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata); per altro verso, per i ricorsi già iscritti a ruolo, in casi eccezionali il Presidente della Corte di giustizia tributaria, o di Sezione, può autorizzare, con provvedimento motivato, il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Commento

In tema di accise, secondo la giurisprudenza di legittimità l'esenzione per l'alcol etilico prevista dall'art. 27, comma 3 del d.lgs. n. 504/1995 presuppone, oltre all'iniziativa del contribuente, una verifica dell'ufficio finanziario circa la conformità del processo di trasformazione del prodotto ai requisiti tecnici di cui all'art. 7 del d.m. n. 524/1996, nel rispetto sia delle ragioni del fisco che di quelle di tutela della salute nonché della sicurezza delle lavorazioni, con la conseguenza che il provvedimento con cui l'amministrazione accerta, all'esito di una ponderata istruttoria sulla ricorrenza di dette condizioni, il diritto all'esenzione ha natura costitutiva e, pertanto, è privo di efficacia retroattiva (Cass. V., n. 22947/2018).

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