Memoria di costituzione nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento per intervenuta decadenzaInquadramentoL'Amministrazione finanziaria che intende difendersi attivamente nel processo tributario deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni ed i documenti che intende produrre. La violazione del termine comporta solo la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Il contenuto delle controdeduzioni deve essere limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi. In particolare, mediante tale atto non può essere integrato o modificato l'atto oggetto di impugnazione. Nell'esemplificazione proposta, l'Agenzia delle Entrate riscossione prende posizione in ordine al motivo di ricorso fondato sulla decadenza dal potere di notificare la cartella esattoriale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973. FormulaCORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADo DI .... CONTRODEDUZIONI Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ...., via ...., presso lo Studio dell'Avv. ...., il quale la rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto 1 ; - resistente - Il sig. ...., rappresentato e difeso come in atti; - ricorrente - PREMESSO CHE – in data .... il sig. .... ha proposto ricorso contro la cartella di pagamento n. ...., con la quale è stato intimato al ricorrente il pagamento della somma di complessivi € .... a titolo di contribuente consortili per l'anno .... chiedendone l'annullamento per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo; DEDUCE 2 Il ricorso è infondato. In vero, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, costituisce orientamento incontroverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione perché va effettuata, in forza dell'art. 21 del r.d. n. 215/1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione nel termine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, non potendo neppure trovare applicazione l'art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo (Cass. n. 5536/2019). Si allega la seguente documentazione: 1. ....; 2. ....; 3. ..... Luogo e data .... Firma .... [1] [1]Secondo l'interpretazione che si era andata affermando specie nella giurisprudenza di legittimità l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia, ex art. 1 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (Cass. n. 28741/2018). Peraltro il legislatore, con l'art. 4-novies del d.l. n. 34/2019, inserito nell'ambito della conversione di tale d.l. n. 58/2019, ha stabilito espressamente, con una norma espressamente definita di interpretazione autentica che «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modifiche, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio». Per altro verso, Cass., III, n. 18350/2019, ha ritenuto costituisca questione di massima di particolare importanza il problema della rappresentanza processuale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in opposizione esattoriale. [2] [2]In particolare, mediante le controdeduzioni la parte resistente nel giudizio tributario deve limitarsi ad assumere posizione ed a difendersi rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito. Non potrà essere invece integrato l'atto impugnato, né potranno essere formulate domande riconvenzionali. CommentoL'Amministrazione finanziaria che intende attivamente difendersi deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, mediante deposito di un proprio fascicolo, contenente le controdeduzioni e i documenti che intende produrre: tale termine non è tuttavia perentorio (Cass., sez. trib., n. 13331/2009). In vero, la violazione del termine previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto (Cass. n. 2585/2019). La stessa mancata costituzione non comporta, per la parte resistente, altra conseguenza se non la perdita di talune possibilità di difesa (e.g., preclusione deposito di atti/documenti anche in appello). Tuttavia, considerato che solo la parte costituita può ricevere comunicazione della trattazione e del dispositivo della sentenza, appare evidente l'interesse dell'ufficio alla costituzione. Il contenuto delle controdeduzioni è limitato alla proposizione di difese rispetto ai vizi eccepiti dal ricorrente e all'individuazione delle prove delle quali parte resistente intende avvalersi, nonché all'indicazione delle proprie eccezioni processuali e di merito (non rilevabili d'ufficio) e, se del caso, alla chiamata in causa di terzi. Con le controdeduzioni, l'ufficio intimato non può, però, integrare o modificare l'atto impugnato (Cass., sez. trib., n. 8569/2001), né proporre domande riconvenzionali (Cass., sez. trib., n. 4334/2002). |